Speciale Pubblicato il 30/03/2020

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Rimborso biglietti spettacoli e manifestazione con voucher monouso o multiuso

di Dott. Francesco de Nardo , Rendina avv. Paolo , Katia Arrighi

Le corrette modalità di rimborso dei titoli per spettacoli e manifestazioni culturali e sportivi da parte di enti non commerciali attraverso i voucher



Vogliamo rivolgere uno sguardo anche alle corrette modalità di rimborso per spettacoli o manifestazioni promosse dagli enti non commerciali.  Si pensi, ad esempio, ai saggi di danza ovvero alle manifestazioni culturali che si svolgono anche mediante l’emissione di biglietti.

L’art. 88 del Decreto Cura Italia ha espressamente previsto che l’ente organizzatore una manifestazione spettacolistica che non si è potuta svolgere dall’8 marzo al 3 aprile (sempre che non intervenga ulteriore provvedimento normativo), e per la quale sia già stato venduto il relativo biglietto, provveda ad emettere un voucher di importo pari al biglietto venduto e che potrà essere utilizzato entro un anno dall’emissione.

Il rimborso del biglietto sarà invece possibile soltanto laddove espressamente offerto dal venditore anche in proporzione alla mancata fruizione dello spettacolo (si pensi ad esempio le modalità di rimborso offerte dalle società di serie A di calcio ai propri abbonati).

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Voucher come buono corrispettivo monouso o multiuso

Sul rimborso del titolo di viaggio o del pacchetto turistico abbiamo già parlato e non appare utile dilungarsi oltre, per quanto concerne il rimborso del titolo di accesso alla manifestazione sportiva o culturale la situazione merita un approfondimento.

Consapevoli della fase emergenziale, la tecnica legislativa utilizzata dovrebbe rendere ancora più accorta la lettura di ogni singola disposizione la quale, bene precisarlo, non potrà essere suscettibile di interpretazione analogica dovendosi invero dalla stessa un significato, come dire, ancorato al senso letterale.

In questo caso nel decreto si fa riferimento ai voucher e, pertanto, a quello strumento che trova la sua fonte normativa nella Direttiva Comunitaria 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (d'ora in poi, Direttiva IVA), recepita in Italia con il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141, che ha aggiunto gli articoli da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis nell'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972 (d'ora in poi, D.P.R. IVA).

Se il senso letterale fosse questo allora dovremmo considerare il voucher in parola come “buono corrispettivo“, dovendo a sua volta comprendere se si tratti di buono corrispettivo c.d. monouso o multiuso.

A memoria della Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 519/2019 si può parlare di buono corrispettivo monouso quando è noto il trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi in quanto vi è certezza circa :

1) la territorialità dell’operazione;
2) la natura, qualità, quantità; 
3) l'IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa, tutti elementi richiesti ai fini della documentazione dell’operazione.

In questo caso la spendita del buono monouso è irrilevante ai fini del tributo mentre la prestazione o il bene che il voucher incorpora verranno tassati alla sua emissione assumendo rilevanza ai fini iva ogni passaggio del buono precedente alla sua emissione.

Nel secondo caso, ovvero del buono-corrispettivo multiuso, la Direttiva fornisce una definizione in negativo di buono multiuso, stabilendo che “è tale il buono diverso da un buono monouso” rientrando in questa categoria i buoni con riferimento ai quali non sono noti, al momento dell’emissione:

1) né il luogo della cessione dei beni o della prestazione di servizi;
2) né l’Iva (aliquota) dovuta su tali beni o servizi.

In questo caso, quindi, non avendo certezza del trattamento iva applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, la tassazione avverrà alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi.

Pensiamo ad esempio, e non è un caso così sporadico, al saggio di danza per una determinata ricorrenza che, magari, a fronte del pagamento di un determinato corrispettivo dia diritto, oltre che all’ingresso anche ad una o più foto ricordo. Oppure alla rappresentazione teatrale.

A ben vedere, la scelta del rimborso o del voucher dovrà passare anche da un’attenta e ponderata analisi sugli effetti, anche in termini prettamente finanziari, contabili ed amministrativi, che ci si dovrà sobbarcare in questo delicato periodo e “scommettendo”, se così si può dire, su un evento futuro ad oggi difficilmente ipotizzabile.

In conclusione.
Il legislatore con il Cura Italia, a cui speriamo seguano altri provvedimenti in aiuto a tutti i settori del Paese, profit e no profit, ha incasellato una serie di provvedimenti e misure che, se attentamente compresi e valutati potranno certamente essere di aiuto a quanti, nostro e loro malgrado, ora vivono quest’epocale sciagura con ricadute pensantissime prima ancora che in termini economici, in termini umani e di relazioni.



TAG: Emergenza Coronavirus- Green pass Terzo Settore e non profit