Speciale Pubblicato il 06/11/2017

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Ok al fondo patrimoniale se non pregiudica la riscossione

di Miglino Dott.ssa Carmen

Il fondo patrimoniale integra la sottrazione fraudolenta solo se pregiudica la riscossione - Cosi la sentenza di Cassazione penale n. 47827-2017



Ai fini dell’integrazione del reato di  sottrazione fraudolenta  (art. 11 del D.Lgs. n. 74/ 2000) la costituzione di un fondo patrimoniale, anche quando sia coeva alla condotta di omesso versamento delle imposte, non esonera il Fisco dalla necessità di dimostrarne l’idoneità a pregiudicare la riscossione del debito tributario. A chiarirlo la Suprema Corte con sentenza n. 47827 pubblicata lo scorso 17 ottobre. 

IL CASO
La vicenda è di un contribuente imputato per il reato di sottrazione fraudolenta ex art 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 19.3.2014 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca - che aveva dichiarato l’imputato responsabile dei reati di cui all'art. 81 cpv c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter (capi 3 e 4) e art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 (capo 5) e l'aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione - assolveva l'imputata dal reato di omesso versamento IVA, confermando la condanna per il reato di sottrazione fraudolenta
Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11.
A giudizio del ricorrente, infatti, la costituzione di un fondo patrimoniale non è idonea a rendere inefficace, nè totalmente nè parzialmente, la procedura di riscossione coattiva del debito fiscale; la stessa  giurisprudenza di legittimità in più circostanze ha ammesso la facoltà dell'ente di riscossione di iscrivere ipoteca sul fondo patrimoniale, senza dover provare l'estraneità del debito fiscale ai bisogni della famiglia.

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Sottrazione al pagamento delle imposte: cosa è legittimo e cosa no?

L’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, in particolare, sanziona coloro che, con l'intento di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto nonché di interessi e sanzioni amministrative relative a tali imposte, alienano simulatamente o pongono in essere atti fraudolenti, sui beni propri o altrui, idonei a rendere inefficace in tutto o in parte l'azione di riscossione azionata da parte dell'Amministrazione finanziaria. Il reato scatta al superamento di una soglia fissata in euro 50.000 da riferirsi all'ammontare complessivo di imposte, sanzioni e interessi che si intende eludere. La pena prevista è da sei mesi a quattro anni.
Il D.L. n. 78/2010, peraltro, ha dato ulteriore impulso a tale fattispecie introducendo un'aggravante per cui se l'ammontare di imposte, sanzioni e interessi che si intende eludere con gli atti "fittizi" è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da uno a sei anni.
Il citato art. 11, D.Lgs. n. 74/2000, d'altro canto, è tra le poche disposizioni a cui il legislatore non ha apportato modifiche nell'ambito della significativa revisione del sistema penal-tributario operata dal D.Lgs. n. 158/2015.

Come osservato dalla giurisprudenza (Cass. pen., n. 15449/2015 e n. 25677/2012.), il tenore dell'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 contempla, oltre alla alienazione simulata, il generico richiamo ad altri atti la cui connotazione comune è data dal loro carattere fraudolento, da intendersi come comportamento che, sebbene formalmente lecito - come peraltro lo è l'alienazione di un bene - sia però caratterizzato da una componente di artificio o di inganno.
Si è conseguentemente ritenuto configurato il reato in esame in ipotesi di:

In sostanza, nell'applicazione giurisprudenziale di tali condotte emerge una casistica molto ampia che abbraccia tanto gli atti a titolo oneroso quanto quelli a titolo gratuito (fra cui spicca la costituzione di fondi patrimoniali o di trust ritenuti non genuini). 

(...)

La decisione della Cassazione penale

Gli Ermellini accolgono le doglianze del ricorrente muovendo dal principio di diritto secondo cui “a fronte di un fondo patrimoniale costituito ex art. 167 cod. civ. , per fare fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 che nell'operazione posta in essere sussistano gli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta”. 

In sostanza, il giudice di merito  deve  individuare gli aspetti dell'operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario
La scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale, si legge nella sentenza,  rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell'indirizzo economico familiare,  fermo restando che l’istituto in parola può essere utilizzato anche come strumento volto ad ostacolare il soddisfacimento dell'obbligazione tributaria, mediante la sottrazione del patrimonio alla garanzia di adempimento del debito contratto con il Fisco.
(...)



TAG: Accertamento e controlli Giurisprudenza