Speciale Pubblicato il 11/02/2013

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Fatturazione elettronica ai fini IVA: le nuove regole

di Zamberlan Dott. Ernesto

In materia di fatturazione elettronica, la scelta del formato è libera ma è confermato l’obbligo di accettazione da parte del destinatario.



Con il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2010/45/UE sulla fatturazione, dal 1° gennaio 2013, secondo il novellato art. 21del DPR 633/1972

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Il contenuto della fattura e la fattura differita

Dal 1 gennaio 2013, secondo l'art. 21 in fattura   è obbligatorio indicare:

E' possibile ricorrere alla fattura differita nel caso in cui le cessioni di beni (la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione) o le prestazioni di servizi (individuabili attraverso idonea documentazione) siano effettuate:

In tal caso, è consentito emettere un’unica fattura (con il dettaglio delle operazioni) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Fatturazione delle operazioni territorialmente non rilevanti

E'è obbligatorio emettere fattura anche per le operazioni territorialmente non rilevanti in Italia, rese nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro dell’UE, ovvero rese nei confronti di altri soggetti (anche «privati») stabiliti fuori dalla UE; queste fatture dovranno indicare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

Altre novità per la fatturazione 2013



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