Speciale Pubblicato il 19/03/2012

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Inps Gestione Separata: rincaro dell’1% per i contributi 2012

di Erario Anna Eleonora

Aumento dell’1% delle aliquote contributive della Gestione Separata Inps per il 2012: lo conferma la Circolare Inps n. 16 del 3 febbraio 2012. Obbligati anche i soci lavoratori - amministratori di Srl ed i soggetti che non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa



L’Inps, come di consueto, ha pubblicato anche quest’anno la circolare in cui vengono resi noti gli importi dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inps per il 2012. Le aliquote contributive sono state innalzate dell’1% dalla Legge di Stabilità 2012. La Manovra Correttiva 2011, inoltre, ha esteso l’obbligo anche a quei soggetti che, pur avendo una Cassa di appartenenza, non vi versano il contributo soggettivo per disposizione statutaria o per scelta.

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I soggetti obbligati

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps ed a versarvi i contributi i seguenti soggetti:

Le misure per il 2012

Per il 2012 le aliquote contributive della Gestione Separata Inps sono pari a:

Massimale e minimale di reddito

Le aliquote contributive sopraindicate sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l’anno 2012 è pari a € 96.149,00. Di conseguenza, la misura massima dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps per il 2012 sarà pari a:

Il minimale di reddito valido per l’accredito dei contributi è, invece, pari per il 2012 a € 14.930,00. Pertanto:

Si precisa che ai compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 si applicano le aliquote contributive in vigore nel 2011 (c. d. “principio di cassa allargato” – Circolare Inps n. 10 del 18.01.2002).

Ripartizione dell’onere e modalità di versamento

L’onere contributivo, nel caso di collaboratore o lavoratore autonomo occasionale, è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a:

Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece, ripartito nel seguente modo:

In queste due ipotesi (collaboratore e associato), il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 cartaceo o telematico nel caso dei titolari di partita IVA.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con le modalità dell’acconto e del saldo.






TAG: Contributi Previdenziali Lavoro Autonomo Collaborazioni, Voucher e Lavoro occasionale