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MEDIAZIONE TRIBUTARIA: UNA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL NUOVO ISTITUTO DEFLATTIVO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

4 minuti, 19/03/2012

Mediazione tributaria: una Circolare esplicativa del nuovo istituto deflattivo del contenzioso tributario

L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative, con Circolare del 19.03.2012 n. 9, in merito al nuovo istituto deflattivo del contenzioso tributario, "la mediazione tributaria", introdotto dalla Manovra correttiva 2011 (DL 6 luglio 2011, n. 98)

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 9 del 19/03/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Fornite le istruzioni operative, con Circolare dell'Agenzia del 19 marzo 2012 n. 9 sul nuovo istituto deflattivo del contenzioso tributario "la mediazione tributaria" introdotto dall'articolo 39, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’articolo 17-bis, rubricato “Il reclamo e la mediazione”.

Tale disposizione ha introdotto, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, un rimedio da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso.
Si tratta di uno strumento deflativo del contenzioso, con il quale si prevede la presentazione obbligatoria di un’istanza che anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale.

E’ in facoltà del contribuente inserire nell’istanza anche una proposta di mediazione.

Il nuovo istituto non determina, dunque, un più gravoso esercizio dell’azione in giudizio per il contribuente, dal momento che, come meglio si specificherà in seguito, in caso di mancata conclusione positiva della fase amministrativa della mediazione, la norma considera l’azione giudiziaria già esercitata, richiedendo al contribuente, per l’attivazione del contenzioso, esclusivamente l’ordinario onere della costituzione in giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Il nuovo istituto offre ai contribuenti l’opportunità di rappresentare sollecitamente, in dialogo con l’Ufficio, le proprie ragioni e di difendersi in sede amministrativa, evitando gli oneri e l’alea del giudizio. Esso consente, sia ai contribuenti sia all’Agenzia delle entrate, di affrontare le vicende tributarie secondo una logica tendente alla sistematica affermazione di soluzioni legittime e trasparenti, rimuovendo eventuali vizi dell’atto amministrativo.

Circa i tratti distintivi che caratterizzano la mediazione rispetto agli altri istituti deflativi del contenzioso, tra i quali l’autotutela e l’accertamento con adesione, si pone in rilievo il carattere obbligatorio del nuovo istituto per gli atti di valore non superiore a ventimila euro, che, da un lato, fa obbligo al contribuente che intenda adire il Giudice di presentare preventivamente l’istanza all’Ufficio e, dall’altro lato, impone all’Ufficio di esaminare sistematicamente l’istanza del contribuente e di riscontrarla in maniera espressa.

Con specifico riferimento all’accertamento con adesione, si osserva, altresì, che la mediazione non è limitata agli avvisi di accertamento, ma attiene a tutti gli atti impugnabili provenienti dall’attività dell’Agenzia delle entrate, compresi i dinieghi di rimborso e le iscrizioni a ruolo, indirizzando il riesame dell’atto impugnato alla luce dei motivi del ricorso - che possono essere diversi dalle questioni trattate in sede di accertamento con adesione - nonché degli orientamenti della giurisprudenza.

Il nuovo istituto trova applicazione con riferimento “agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012”. Per atti notificati dal 1° aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data.

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in allegato alla presente circolare si propone un FAC-SIMILE DI ISTANZA, evidenziando che rimane ovviamente ferma la possibilità di utilizzare schemi diversi, purché redatti in conformità al contenuto della normativa di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

INDICE

PREMESSA
1. L’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO ISTITUTO
1.1 La tipologia di atto impugnato
1.1.1 Gli atti non riconducibili all’attività dell’Agenzia delle entrate
1.1.2 Gli atti di recupero degli aiuti di Stato illegittimi
1.2 L’Agenzia delle entrate quale parte del giudizio
1.3 Il valore della controversia
1.3.1 La rettifica delle perdite
1.3.2 Le controversie di valore indeterminabile
1.4 I contributi previdenziali e assistenziali
1.5 L’entrata in vigore

2. L’ISTANZA DI MEDIAZIONE
2.1 La legittimazione a presentare l’istanza
2.2 Il litisconsorzio necessario
2.3 I coobbligati
2.4 Il contenuto dell’istanza
2.5 L’imposta di bollo e il contributo unificato
2.6 Gli atti e i documenti da allegare all’istanza
2.7 Le notificazioni
2.8 L’Ufficio dell’Agenzia a cui presentare l’istanza
2.9 I termini di presentazione

3. GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
3.1 Gli effetti sostanziali della presentazione dell’istanza
3.2 Gli effetti processuali della presentazione dell’istanza

4. LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

5. LA TRATTAZIONE DELL’ISTANZA
5.1 La struttura competente
5.2 L’esame preliminare dell’istanza
5.3 L’accoglimento dell’istanza
5.4 La valutazione della mediazione
5.4.1 L’incertezza della questione controversa
5.4.2 Il grado di sostenibilità della pretesa
5.4.3 Il principio di economicità dell’azione amministrativa
5.5 La limitazione della responsabilità

6. L’ACCORDO DI MEDIAZIONE

6.1 Il contraddittorio con il contribuente
6.2 La riduzione delle sanzioni in caso di mediazione
6.3 Le modalità di conclusione dell’accordo
6.4 La sottoscrizione della mediazione

7. IL PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

7.1 Le modalità di versamento delle somme dovute
7.2 Gli effetti del perfezionamento della mediazione

8. IL DINIEGO ALL’ISTANZA

9. LA NOTIFICA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
10. L’INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO
10.1 La costituzione in giudizio del contribuente
10.1.1 La costituzione in giudizio del contribuente a seguito di impugnazione di atti emessi dall’Agente della riscossione
10.1.2 La costituzione in giudizio del contribuente a seguito di impugnazione cumulativa
10.1.3 La costituzione in giudizio del contribuente in caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della mediazione
10.2 La costituzione in giudizio dell’Ufficio
10.3 Lo svolgimento successivo della controversia e la disciplina delle spese di giudizio

ALLEGATO

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023 DEFINIZIONE LITI PENDENTI 2023

Allegato

Circolare del 19/03/2012 n. 9
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