La Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 29 gennaio 2026 nella causa C-668/24 presenta una interessante applicazione del diritto dell’Unione in materia di contratti a tempo determinato e abuso di reiterazione, nel un settore specifico delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Il caso nasce da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano, che chiede alla Corte se le clausole 4 e 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, parte integrante della direttiva 1999/70/CE, possano essere considerate contrarie alla normativa nazionale che non prevede la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato in caso di abuso di contratti a termine, ma solo un risarcimento del danno nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.
La pronuncia conferma la compatibilità tra l'attuale disciplina nazionale e disciplina europea sui rapporti di lavoro a termine e la specificità normativa del settore culturale, ribadendo il ruolo del giudice nazionale nell’effettività delle sanzioni.
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1) Il caso e le normative vigenti
La causa trae origine dalla controversia tra una ballerina dipendente e la Fondazione Teatro alla Scala di Milano come datrice di lavoro La lavoratrice aveva prestato attività sulla base di una successione di contratti a tempo determinato, conclusasi nel 2019 e aveva impugnato gli atti ritenendo abusiva la reiterazione dei contratti a termine.
Il tribunale di primo grado ha ritenuto rilevante, ai fini dell’interpretazione del diritto UE, la particolare disciplina italiana delle fondazioni lirico-sinfoniche, che non prevede la conversione automatica in contratto a tempo indeterminato ma misure alternative, incluso il risarcimento del danno.
Normativa UE
La direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso da CES, UNICE e CEEP) sono strumenti fondamentali del diritto UE e contengono due clausole precise volte a:
- garantire il principio di non discriminazione per i lavoratori a termine (clausola 4);
- imporre misure efficaci di prevenzione degli abusi derivanti dalla reiterazione di contratti a termine (clausola 5).
La clausola 5 in particolare richiede agli Stati membri di adottare norme che sanzionino il ricorso abusivo a rapporti a tempo determinato, ma non specifica necessariamente la forma di tale sanzione, lasciando margine alla scelta delle misure nel diritto nazionale.
La normativa nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche
Nel diritto italiano, per alcune categorie come le fondazioni lirico-sinfoniche, le norme di diritto comune che trasformano automaticamente il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato non si applicano. Tale disciplina speciale, riconosciuta dalla Suprema Corte di Cassazione, prevede piuttosto strumenti come:
un risarcimento del danno per il lavoratore;
la potenziale responsabilità dei dirigenti in caso di violazioni gravi o dolose.
Questa peculiarità è stata al centro del rinvio pregiudiziale, poiché il giudice nazionale ha chiesto alla CGUE se essa potesse ritenersi compatibile con i principi comunitari.
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2) La decisione della Corte
La CGUE, Sezione Decima, nel pronunciarsi il 29 gennaio 2026, ha adottato una sentenza chiara sul ruolo delle clausole europee e sulla compatibilità con e norme nazionali
Le misure nazionali alternative alla conversione automatica in contratto a tempo indeterminato sono compatibili con il diritto UE, purché siano efficaci e preventive: la Corte ha confermato che la direttiva non impone un unico rimedio, come la conversione automatica ma richiede misure che sanzionino in modo effettivo l’abuso.
iI questo senso il giudice nazionale ha un ruolo centrale nell’accertare appunto se le sanzioni previste sono effettive e sufficienti per prevenire ulteriori abusi. Se non lo sono, il giudice deve interpretare o applicare il diritto nazionale in modo conforme alla clausola 5 dell’accordo quadro.
Quindi il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche non è escluso dall’ambito di tutela delle clausole 4 e 5 della direttiva UE , ma la forma delle sanzioni può essere diversa rispetto alla disciplina ordinaria.
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