Con l'Ordinanza n. 26971/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche i coltivatori diretti possono essere assoggettati all'accertamento sintetico, quando emergano movimentazioni bancarie non giustificate e incoerenti con il reddito catastale dichiarato.
Il caso nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un imprenditore agricolo titolare di ditta individuale, in seguito a indagini bancarie su conti correnti intestati al contribuente.
L’Ufficio ha riscontrato versamenti e prelevamenti privi di giustificazione, riconducibili a maggiori ricavi non dichiarati, procedendo al recupero di:
- Irpef, Irap, IVA oltre a interessi e sanzioni.
Il contribuente ha impugnato l’accertamento, sostenendo che, in qualità di coltivatore diretto, il proprio reddito dovesse essere determinato solo in base ai valori catastali, escludendo qualsiasi applicazione del metodo sintetico.
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1) Accertamenti bancari e sintetici possibili per i coltivatori diretti
La Commissione tributaria provinciale ha dato ragione all’Agenzia. La Commissione tributaria regionale (già con sentenza n. 291/2016) ha invece accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l’attività agricola imponesse una tassazione solo catastale, vista la disponibilità di terreni in affitto e gli investimenti effettuati.
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando un principio chiaro:
- il reddito dei coltivatori diretti, pur determinato in via ordinaria su base catastale, può essere legittimamente rettificato mediante accertamenti fondati su indagini bancarie, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/1973.
Le presunzioni legali derivanti dalle movimentazioni bancarie si applicano a tutti i contribuenti, compresi i coltivatori diretti.
Le somme rinvenute nei conti quali versamenti o prelievi si presumono ricavi, salvo prova contraria da parte del contribuente.
Il sistema di tassazione catastale non impedisce all’Amministrazione di accertare capacità contributiva extra-contabile se emergono indici patrimoniali anomali.
Il contribuente non ha assolto all’onere probatorio previsto dalla legge, non fornendo spiegazioni convincenti sulle movimentazioni.
Il principio di diritto enunciato
“L’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, anche mediante il metodo sintetico, qualora emergano elementi estranei al reddito catastale dichiarato da cui si desuma la percezione di ulteriori redditi imponibili.”
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