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IMU 2025: RAVVEDIMENTO PER CHI NON HA PAGATO ENTRO IL 16 DICEMBRE

IMU 2025: ravvedimento per chi non ha pagato entro il 16 dicembre

IMU 2025: se non si è pagato entro il 16 dicembre è possibile ravvedersi, vediamo con quali sanzioni

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Il saldo IMU 2025 andava versato entro il 16 dicembre

Ricordiamo che l’anno 2025 è stato il primo in cui i Comuni devono obbligatoriamente utilizzare il prospetto delle aliquote predisposto dal MEF per differenziare.

L'IMU generalmente si può pagare in due rate, una entro il 16 giugnoe l'altra entro il 16 dicembre. 

Riepiloghiamo le regole per pagare e vediamo le sanzioni per il ravvedimento operoso.

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1) IMU 2025: come si paga

Molti Comuni hanno adottato come modalità obbligatoria per il versamento dell’IMU il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. 

Qualora invece il regolamento comunale lo prevede, si può effettuare i versamenti mediante bollettino di conto corrente.

Vediamo una tabella di riepilogo con i codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24:

Codice tributo ImuImmobileDestinatario versamento
3912Abitazione principale e pertinenzeComune
3913Fabbricati rurali a uso strumentaleComune
3914TerreniComune
3916Aree fabbricabiliComune
3918Altri fabbricatiComune
3925Fabbricati a uso produttivo categoria DStato
3930Fabbricati a uso produttivo categoria DComune

Attenzione al fatto che, i contributenti che vantano altri crediti fiscali possono compensarli con l'F24 predisposto per l'IMU.

2) IMU 2025: per quali immobili si paga

L’IMU imposta municipale propria è dovuta in relazione agli immobili posseduti dal contribuente in ciascun comune tranne che per  l’abitazione principale e delle relative pertinenze, ricordando che  per abitazione principale si intende l’unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

L'IMU è dovuta per:

  • fabbricati,
  • fabbricati rurali,
  • aree fabbricabilei,
  • terreni agricoli

Per il calcolo dell'IMU dovuta per i fabbricati, tranne che per i fabbricati di categoria D, si fa riferimento alla rendita in Catasto vigente al 1° gennaio dell'anno dovuto, rivalutata del 5% e applicando lo specifico moltiplicatore di riferimento come di seguito riassunto:

Categoria catastale FabbricatiMoltiplicatore
A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7160
B140
C/3 – C/4 – C/5140
A/10 e D/580
D (escluso D/5)65
C/155

Per quanto riguarda invece i terreni, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

Attenziono al fatto che ricorrono, per i terreni dei casi di esenzione:

  • se ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Leggi anche Esenzione IMU 2025 terreni agricoli montani: elenco dei comuni 
  • se ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A della Legge n. 448/2001
  • per i coltivatori diretti e gli Iap, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati posseduti e condotti da parte di tali soggetti;
  • terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.

La base imponibile per le aree fabbricabile è data dal valore venale in comune commercio.

Leggi anche IMU 2025: tutte le novità di quest'anno per approfondire i casi di riduzione o esenzione.

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3) IMU 2025: ravvedimento per chi non ha pagato entro il 16 dicembre

Con la Riforma del sistema sanzionatorio - Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%). Quindi per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

  • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
  •  3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
  •  3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
  •  4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
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