Con decreto del 10 ottobre 2025 il ministero dell'economia ha stabilito misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2025 dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.
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1) Misura del contributo IVASS 2025 e soggetti obbligati
Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2025 all'IVASS e' stabilito nella misura di seguito
indicata:
a) 0,53 per mille dei premi incassati nel 2024 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2024 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime
di stabilimento e in libera prestazione di servizi.
Il contributo di vigilanza va corrisposto
a) dalle Rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi
raccolti nel territorio italiano;
b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, dal proprio paese di origine o tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.
Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.
Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza i premi sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in misura pari al 4,37 per cento
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2) Come si versa il contributo IVASS
l contributo di vigilanza per l'anno 2025 e' versato direttamente all'IVASS, nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e secondo le modalita' di cui al provvedimento dell'IVASS n. 39 del 4 dicembre 2015, ulteriormente modificato dai provvedimenti IVASS del 23 luglio 2019, n. 87, e n. 113 del 6 ottobre 2021, consultabili sul sito internet dell'Istituto nella sezione Normativa - Normativa secondaria emanata da IVASS
In sintesi il contributo IVASS si paga in due rate:
- una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
- una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.
Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto
Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.
Dopo aver calcolato il contributo le imprese, attraverso il portale accessibile all’indirizzo www.unimatica.it , devono generare l’avviso di pagamento PagoPA , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica., In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati . (L’elenco è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. )
Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio Unimatica:
- [email protected]
- numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.
Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.
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