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DURC: STOP ANCHE PER OMESSE SANZIONI O INTERESSI, DICE IL MINISTERO

DURC: stop anche per omesse sanzioni o interessi, dice il Ministero

Interpello n. 3/2025 anche le sanzioni civili incidono sulla regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC ma rileva il superamento della soglia

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Con l’Interpello n. 3 del 2025, la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione della disciplina sul Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L’intervento riguarda la nozione di “scostamento non grave” prevista dall’articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015, ossia la soglia entro la quale una posizione contributiva può considerarsi regolare nonostante lievi differenze tra

  • le somme dovute e 
  • quelle effettivamente versate

agli enti previdenziali.

L’interpello, presentato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT), mirava a chiarire se, in presenza di debiti limitati alle sole sanzioni civili o agli interessi di legge, ma con i contributi ormai interamente pagati, l’ente previdenziale fosse comunque tenuto a rilasciare un DURC positivo.

Il quesito nasce da situazioni pratiche frequenti in cui le imprese, pur avendo saldato il dovuto principale, restano debitrici di importi residuali legati a sanzioni o accessori, chiedendo se tali somme possano essere considerate irrilevanti ai fini della regolarità contributiva.

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1) Il caso sottoposto al Ministero

L’ANPIT ha chiesto al Ministero se sia possibile interpretare la norma nel senso che le situazioni debitorie costituite esclusivamente da accessori di legge — quindi sanzioni civili e interessi — non configurino una vera e propria irregolarità contributiva, potendo l’ente previdenziale rilasciare comunque un DURC regolare.

Secondo l’associazione, in assenza di un’effettiva omissione contributiva, il mancato versamento degli accessori non dovrebbe incidere sul giudizio complessivo di regolarità. In tal modo, l’ente previdenziale potrebbe procedere autonomamente al recupero coattivo di tali somme, senza impedire all’impresa di ottenere l’attestazione DURC necessaria per appalti pubblici, agevolazioni o pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), il Ministero ha fornito una risposta univoca e rigorosa.

Richiamando l’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, l’amministrazione ha sottolineato che la disposizione individua come “scostamento non grave” quello pari o inferiore a 150 euro, comprensivo di eventuali accessori di legge. Tale formulazione letterale non consente interpretazioni estensive o derogatorie, poiché la norma include esplicitamente nel calcolo anche sanzioni e interessi.

Le sanzioni civili, infatti, rappresentano un accessorio dell’obbligazione contributiva e ne presuppongono l’esistenza: sono destinate a compensare il danno derivante dal mancato o ritardato pagamento dei contributi e si applicano automaticamente in tali casi.

Pertanto, anche se la contribuzione principale è stata successivamente versata, la persistenza di un debito per sanzioni civili comporta il venir meno della piena regolarità contributiva, salvo che l’importo complessivo (contributi, sanzioni e interessi) non superi la soglia di 150 euro.

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2) La risposta del Ministero: limiti e conseguenze operative

Il Ministero ha chiarito che l’importo di 150 euro costituisce il limite massimo di scostamento tollerabile, oltre il quale la posizione contributiva non può essere considerata regolare. Tale importo, comprensivo di contributi, sanzioni e interessi, rappresenta la soglia oltre la quale il sistema informatico “Durc On Line” non può attestare automaticamente la regolarità.

L’ente previdenziale è quindi tenuto a rilasciare l’attestazione positiva solo se la posizione debitoria complessiva rientra entro questo margine minimo.

La finalità del limite dei 150 euro è quella di evitare che differenze minime, dovute a errori materiali o ritardi di modesta entità, compromettano la possibilità per l’impresa di ottenere il DURC.

Allo stesso tempo , la ratio della norma non consente di escludere dal calcolo le somme derivanti da sanzioni civili o interessi, poiché tali importi sono strettamente collegati all’obbligazione contributiva originaria.

Ne deriva che un debito, anche se limitato alle sole sanzioni, rileva comunque ai fini della verifica di regolarità, e può impedire il rilascio del DURC qualora superi la soglia stabilita. In questo modo, il Ministero riafferma un principio di coerenza e uniformità nell’applicazione della disciplina, garantendo parità di trattamento tra i diversi contribuenti e certezza giuridica nella gestione delle verifiche contributive.

In conclusione, la risposta ministeriale (Interpello n. 3/2025) conferma che:

  1. le sanzioni civili non possono essere escluse dal calcolo della soglia di “scostamento non grave”;
  2. la regolarità contributiva è attestabile solo se il debito complessivo, comprensivo di accessori, non supera 150 euro;
  3. la procedura Durc On Line è calibrata su tale limite, che consente l’attestazione in tempo reale delle posizioni regolari.


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Fonte immagine: martaposemuckel da Pixabay
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