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LEGGE N. 109/2015 IN SINTESI: RIVALUTAZIONE PENSIONI MA NON SOLO

Legge n. 109/2015 in sintesi: rivalutazione pensioni ma non solo

Ricapitoliamo i contenuti della Legge 109/2015 di conversione del DL 65/2015: rivalutazione automatica delle pensioni, Fondo occupazione,Garanzie TFR...

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La L. 17 luglio 2015, n. 109, entrata in vigore il 21 luglio 2015, non si occupa solo della rivalutazione delle pensioni,  a seguito della  sentenza della Corte costituzionale (ART.1) ,   ma anche provvedimenti in materia di :
ART. 2
Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione
ART. 3
Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca
ART. 4
Rifinanziamento dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonche'  rifinanziamento della proroga dei trattamenti di cui  all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249
ART. 5
Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo
ART. 5BIS
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto
ART. 6
Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS
ART. 7
TFR in busta paga
Art. 1 della L. 109/2015
L’art. 1 della L. 109/2015 riguarda misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni. In particolare, al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Consulta n. 70 del 2015 , determina la misura della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti anche sugli anni successivi.
La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per gli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:
  1. nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
  2.  nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  3.  nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  4. nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  5.  non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Per gli anni 2014-2016, trova applicazione una specifica disciplina transitoria ossia l'art. 1, comma 483, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale riconosce la perequazione secondo le seguenti misure percentuali:
  • - 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
  • - 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte, e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
  • - 75% per i trattamenti pensionistici  sopra  4 volte e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;
  • - 50% per i trattamenti pensionistici sopra  5 volte e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo;
  • - 45% (40% nel 2014) per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo.
Le misure percentuali si applicano sull'importo complessivo del trattamento pensionistico. Per il 2014, in base ad una norma transitoria specifica, la perequazione non è stata riconosciuta per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 6 volte il minimo.

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1) Fondo sociale per occupazione e formazione

L’art. 2 della L. 109/2015 dispone un incremento pari a 1.020 milioni di euro, per il 2015, del Fondo sociale per occupazione e formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. Per incrementare il presente Fondo si riduce il Fondo istituito di cui alla L. 10 dicembre 2014, n. 183.
Il Fondo sociale per occupazione e formazione (D.L. n. 185 del 2008) , riceve dal CIPE , in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi (gli altri sono il Fondo infrastrutture e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale).  I criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga sono stati ridefiniti dal D.M. 1 agosto 2014, n. 83473.

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2) CIG settore Pesca e Contratti di solidarietà

Art. 3 della L. 109/2015
L’art. 3 della L. 109/2015 dispone il rifinanziamento e l’incremento, per l’anno 2015, della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, nell'àmbito delle risorse relative agli ammortizzatori sociali in deroga.
Art. 4 della L. 109/2015
L’art. 4 della L. 109/2015 estende al 2015  la possibilità, per le imprese non rientranti nell'àmbito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà di tipo difensivo  di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni - in favore delle stesse imprese e dei lavoratori interessati -, ai sensi del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236.
I contratti di solidarietà sono costituiti da accordi, stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro e della retribuzione, per conseguire una delle seguenti finalità:
  1. evitare la riduzione del personale, c.d. contratti di solidarietà difensivi. Per i contratti di solidarietà difensivi, è      attribuita un'integrazione salariale a carico dell'INPS, ai fini del recupero parziale della retribuzione;
  2. procedere a nuove assunzioni, c.d. contratti di solidarietà espansivi. Per i contratti di solidarietà espansivi, sono riconosciuti incentivi, in favore del datore di lavoro, con riferimento alle nuove assunzioni effettuate.

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3) Calcolo del montante contributivo e Benefici ai lavoratori dell'amianto

Art. 5 della L. 109/2015
L’art. 5 della L. 109/2015 reca una modifica alla normativa pensionistica sul sistema di calcolo contributivo; in particolare, prevede che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo individuale non sia in ogni caso inferiore ad un punto percentuale. L'applicazione di tale valore minimo dà luogo alla conferma dell'importo precedente del montante, senza alcuna riduzione (mentre l'applicazione di un valore inferiore ad un punto percentuale darebbe luogo ad una riduzione dell'ammontare precedente).  Qualora, in base al meccanismo di calcolo proprio del coefficiente, il valore risulti inferiore ad un punto percentuale, la differenza rispetto al nuovo valore minimo si recupera in sede di determinazione dei coefficienti degli anni successivi.
Art. 5bis della L. 109/2015
L’art. 5bis della L. 109/2015 chiarisce il contenuto dell'art. 1, comma 112, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, riguardante i trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto stabilita. Nello specifico viene esclusa   con riferimento ai "lavoratori attualmente in servizio", l'applicazione, ai fini pensionistici, dei provvedimenti di annullamento, adottati dall'INAIL (v. Circ. n. 51 del 2015), delle certificazioni precedentemente rilasciate dal medesimo Istituto, relative all'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. L'esclusione degli effetti dell'annullamento non concerne il caso di dolo dell’interessato, accertatocon sentenza definitiva. Dunque, l’art. 5-bis della L. 109/2015 chiarisce che  la locuzione di "lavoratori attualmente in servizio"  indica  i lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2015, non fossero beneficiari di trattamenti pensionistici (si prescinde, dunque, dalla sussistenza, alla medesima data, di un rapporto di lavoro). 

4) Pagamento pensioni al 1° del mese e Garanzie imprese per TFR

Art. 6 della L. 109/2015
L’art. 6 della L. 109/2015 modifica il termine:
  1.  per il pagamento da parte dell'INPS dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni in favore degli invalidi
  2.  per il pagamento delle rendite vitalizie a carico dell’INAIL (eseguita dal medesimo INPS).
  3.  per il pagamento di un unico trattamento succitato (attualmente valevole solo per i beneficiari di più trattamenti).
A tal proposito, si dispone che:
a) a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2016, tali trattamenti siano erogati, anziché il giorno 10, il primo giorno di ciascun mese (o, "se festivo o non bancabile", il giorno successivo), ad eccezione del mese di gennaio 2016, per il quale il pagamento viene stabilito per il secondo giorno bancabile;
b) a decorrere dal 2017, i pagamenti siano effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese;
c) resta fermo che, per i beneficiari di più di uno dei trattamenti summenzionati, il pagamento avviene con un unico mandato di pagamento, sempre che non esistano cause ostative.
Tali  termini unicisemplificano "fortemente le procedure gestionali, amministrative e informatiche, con una sola lavorazione al mese contro le tre attuali. Sul punto, va ricordato che la disciplina fino ad ora vigente prevede i seguenti termini di pagamento:
a) per un trattamento INPS o INAIL, il primo giorno del mese;
b) per un trattamento ex INPDAP il 16 di ogni mese; per un trattamento ex ENPALS il 10 di ogni mese;
c) per i titolari di più di uno di qualsiasi dei suddetti trattamenti il 10 di ogni mese.
Art. 7 della L. 109/2015
L’art. 7 della L. 109/2015 modifica la disciplina contenuta nell'art. 1, commi da 26 a 34, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, riguardante la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di ricevere le quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate nel medesimo periodo nella retribuzione mensile, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018.
Nella formulazione finora vigente  datori di lavoro,con meno di 50  addetti inferiore a 50 che e non intendano erogare immediatamente con proprie risorse le quote di TFR o, possono accedere ad un finanziamento, assistito  dall'apposito Fondo di garanzia, istituito presso l'INPS, e  dallo Stato, nonché da un privilegio speciale su beni mobili, destinati all'esercizio dell'impresa e non iscritti nei pubblici registro.
L’art. 7 della L. 109/2015  ai fini di semplificare e facilitare  la procedura,  sostituisce il  privilegio speciale con il privilegio generale sui beni mobili e specifica che il finanziamento in oggetto e le formalità ad esso connesse, nell'intero svolgimento del rapporto, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.
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Commenti

mondini mario - 20/10/2017

vorrei sapere della sentenza n.70.2015,rimborso arretrati,per pensioni oltre 5 volte la minima,come è finita.

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