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SPESOMETRO 2015 IN SCADENZA IL 10,20 E 30 APRILE, TUTTE LE NOVITÀ

Spesometro 2015 in scadenza il 10,20 e 30 aprile, tutte le novità

Lo Spesometro chiamato anche “Comunicazione polivalente” altri non e’ se non il caro vecchio elenco Clienti e Fornitori che tutti ricordiamo con nostalgia

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La scadenza dello spesometro è prevista  il 10 aprile per i contribuenti mensili e il 20 aprile per i trimestrali.
L'obbligo dello Spesometro riguarda  tutti i contribuenti soggetti passivi Iva, che anche per il 2014 devono procedere alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti Iva clienti e fornitori relative al 2014 :
- senza alcun limite d'importo se soggette a fattura (o con fattura emessa spontaneamente anche in assenza di obbligo perché collegata all'emissione di ricevuta fiscale o scontrino).
- se d'importo uguale o superiore ad Euro 3.600 comprensivo di Iva, se non soggette a fattura.
L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l’obbligo di comunicazione dell’operazione. Ad esempio.: sono soggetti all’obbligo di comunicazione anche i professionisti che dovranno comunicare tutte le fatture emesse anche se di modesto importo e a prescindere dal trattamento IVA dell’operazione .

1) Soggetti obbligati e soggetti esclusi alla compilazione dello spesometro

Sono obbligati alla compilazione dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva, in particolare anche i soggetti:
- in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli artt. 18 e 19 DPR 600/1973, in particolare i medici;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
- i non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente;
- che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis DPR. 633/1972; l’obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall’emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l’esonero ex art. 36-bis.
- che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 13 della L. 388/2000 nonche’ gli ex minimi.
Soggetti esclusi
- i contribuenti minimi che non addebitano Iva in fattura;
- gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (quindi sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva, per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale;

2) Spesometro: la compilazione puo' essere analitica o aggregata

Lo Spesometro può essere compilato utilizzando due modalità alternative, ossia in forma analitica (fattura per fattura) ovvero in forma aggregata (come si faceva un tempo riportando i totali annuali per ciascun cliente/fornitore).
Le due modalita’ non possono coesistere nella stessa Dichiarazione per cui la scelta effettuata vincola l’intero contenuto dello Spesometro.
Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a:
- acquisti da operatori economici di San Marino
- acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ex art. 34 c. 6 DPR 633/72 ;
- acquisti di beni/prestazioni di servizi legati al turismo (attenzione: cio’ riguarda solo gli operatori esteri che possono pagare per contanti, pertanto non ci interessa; in particolare non poniamoci problemi nel caso di fatture ricevute da agenzie di viaggi, che vanno trattate normalmente).
Comunicazione analitica
Scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute.
Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: il modello prevede l’indicazione degli importi delle note di variazione emesse e ricevute rispettivamente nei quadri NE e NR, in cui devono essere indicati gli estremi della controparte (cliente o fornitore), data del documento, data di registrazione, importo e imposta.
Qui occorre far riferimento al momento della registrazione (articoli 23, 24 e 25 del decreto IVA) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione (art. 6/633) delle operazioni.
Comunicazione aggregata
Scegliendo la forma aggregata si compila il quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura.
Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: le istruzioni al quadro FA precisano che esse sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all’operazione principale (come eravamo abituati in passato).
Qui occorre far riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. 

3) Spesometro: operazioni non soggette alla comunicazione

Nello Spesometro vanno indicate le operazioni:
- imponibili alle varie aliquote;
- non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;
- assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis decreto Iva);
- per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva);
- classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93;
- esenti (art. 10 decreto Iva);
- gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;
- soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva ;
- soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia); l’acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l’apposita casella 6 “Op. in reverse charge”. Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d’oro e d’argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all’art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all’art. 74 c. 7 e 8 del decreto.
- le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all'obbligo di fatturazione;
- le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa;
- la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (cd. "autoconsumo");
- fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo.
OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonche’ quelle già sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali:
le importazioni (in quanto risultanti da bolletta doganale e gia’ note al Fisco);
• gli acquisti da San Marino, senza Iva all’origine, registrati con autofattura, perche’ gia’ comunicati nel corso del 2014 col modello polivalente – quadro SE;
le esportazioni dirette di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
• le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario perche’ già acquisite mediante i modelli Intra;
• le operazioni con paesi Black List, perche’ gia’ comunicate nel 2014; attenzione: se non abbiamo comunicato le operazioni inferiori a  € 500, queste dovrebbero lo stesso essere escluse dallo Spesometro come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte alle faq del 19/11/2013.
Si ricorda che poiché con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.2.2014, è stata disposta l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi “black list”, le operazioni poste in essere dal 24.2.2014 con soggetti ivi residenti non dovevano più essere incluse nel quadro BL, relativo alla comunicazione “black list;
• le prestazioni di servizio intracomunitarie rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi)
• le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;
• le operazioni di cui all’art. 74, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali “operazioni fuori campo IVA”.
• le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l’esclusione non riguarda le fatture d’acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori.
• le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività Iva).
• le operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione);
• le operazioni non rilevanti Iva fuori campo per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.
In caso di dubbi se inserire o meno un’operazione, ricordarsi che “melius est abundare quam deficere”.

4) Le scadenze per l'invio dello spesometro sono tre

La comunicazione dello Spesometro deve essere trasmessa unicamente attraverso l'invio di un file telematico (utilizzando Entratel, Fisconline o a mezzo intermediario abilitato) entro il:
10 aprile 2015 per i contribuenti mensili
20 aprile 2015 per i contribuenti trimestrali
30 aprile 2015 operatori finanziari
Per la compilazione dello Spesometro normalmente ci si avvale del programma che la software house predispone. Chi non lo possedesse puo’ compilarlo ugualmente recandosi sul sito dell’Ag. Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
I contribuenti piu’ evoluti, in termini telematici, possono compilare il file telematico, verificarlo, assoggettarlo alla procedura di controllo e spedirlo in via autonoma telematicamente.
I contribuenti che non sono in grado di spedirlo autonomamente possono avvalersi di un intermediario, attraverso la consegna del file telematico predisposto con il proprio gestionale o con il programma messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. 

5) Le sanzione per l'omissione dell'invio dello spesometro

L'omissione o l'incompleta trasmissione dei dati richiesti comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065.
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Commenti

Silvia - 28/03/2017

Buonasera le fatture degli interinali art.26 vanno indicate nello spesometro?

dawnraptor - 11/04/2016

In questi casi dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) indicarsi luogo e data di nascita del privato.

sara - 08/04/2016

Buongiorno, emessa fattura a privato Ue per prestazione di servizi con Iva, nello spesometro non ho elementi identificati p.iva o codice fiscale come va inserita a vostro avviso? Grazie Sara

Sara - 04/04/2016

Le fatture alberghiere ivate per deroga art.., emesse a soggetti cee, ma che non si comunicano con l'intra proprio perché c'è l'iva, vanno nello spesometro? Io ho molti dubbi perché sono partite iva estere. Qualcuno mi può aiutare? Grazie

nadia - 30/03/2016

Buonasera. Io ho un dubbio sulle fatture di acquisto ricevute in reverse charge. Io le ho sempre indicate con l'iva aggiunta ma leggendo bene bisognerebbe segnare solo l'imponibile? E' un errore grave secondo voi? Il mio programma le riporta cosi e cambiarle tutte a mano non e' una cosa veloce.. grazie mille

Luigia Lumia - 30/03/2016

Confesso che non ho mai visto controlli dello spesometro!!! Quindi starei tranquilla... e comunque essendo l'errore dimostrabile si risolverebbe solo in una perdita di tempo, come la maggior parte delle volte!

Gennaro - 22/03/2016

Buona sera, le note di credito emesse a clienti NON residenti in Italia vanno incluse nello spesometro? Grazie mille

claudia - 18/03/2016

Buongiorno nel caso dei commercianti al minuto che emettono fattura su richiesta del cliente ma che l'accompagnano anche con l'emissione dello scontrino fiscale, le fatture emesse devono comunque essere inserite quest'anno 2016 per il 2015 anche se di importo inferiore ai 3600 . Ossia l'obbligo di inserirle sussiste solo dall'emissione della fattura anche se è accompagnata dallo scontrino ed e' emessa solo su richiesta?

Luigia Lumia - 18/03/2016

Si c'è l'obbligo di comunicazione.

giuseppe - 05/01/2016

Nel caso di attivitá che per l' anno 2014 non ha emesso fatture di vendita e non ha fatto acquisti deve inviare l'elenco fornitori.grazie

Luigia Lumia - 18/03/2016

Se non ci sono fatture ritengo non ci sia obbligo.

Fabiano - 17/04/2015

Da quanto mi risulta il decreto semplificazioni (d. lgs 21 novembre 2014 n° 175), pubblicato in GU ed entrato in vigore il 13/12/2014 ha previsto che l'obbligo della comunicazione black list scatti per i soggetti che hanno effettuato operazioni (cessioni e acquisti di beni e prestazioni di servizi) complessivamente superiori a 10.000 euro e non più 500. L'Agenzia delle Entrate prima con il comunicato stampa del 19/12/2014 e poi con la circolare n° 31/E del 30/12/2014 al punto 12 ha meglio specificato che quanto sopra detto. La norma si applica già per la comunicazione black list relativa all'anno contabile 2014.

Giovanni - 17/04/2015

Salve ho ricevuto una fattura dalla farmacia vaticana senza codice fiscale e senza P. IVA, di conseguenza ho provveduto ad integrarla con l'IVA e ad emettere relativa autofattura (art. 17, co.2, DPR 633/72). Ai fini dello spesometro, in modalità aggregata, sia la fattura di acquisto che l'autofattura vanno dichiarate? Se "SI" come vanno esposte? Nel caso dell'autofattura avrò come controparte la mia partita IVA ma, relativamente alla fattura acquisto, cosa indico come dati relativi alla controparte dal momento che nella fattura non è indicata ne P.IVA nè C.F.? Grazie

Deltaoscar - 16/04/2015

Salve ho il seguente quesito: Regime del margine oro usato: una società tratta anche acquisto di oro usato da privati e lo cede con fatture emesse in Reverse Charge ad apposite società per la loro fusione. Io ho n. 4 fatture emesse anno 2014 a tali società in Reverse Charge che rientrando nel regime del margine (oro usato) annoto sul registro corrispettivi solo il Margine = costo di acquisto oro usato da privati – ricavo di vendita in Reverse charge. Secondo i vs chiarimenti è previsto che: - soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva ; - soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia); l’acquirente/committente, in particolare, nel quadro FR dovrà barrare l’apposita casella 6 “Op. in reverse charge”. Essa va selezionata nelle ipotesi di acquisto di materiale d’oro e d’argento, di prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, di cui all’art. 17 c. 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e di acquisti di rottami e metalli non ferrosi, di cui all’art. 74 c. 7 e 8 del decreto. Secondo voi qual è il corretto comportamento da seguire?

VINCENZO MAZZOTTA - 12/04/2015

Buongiorno, se il quadro FA si utilizza sia per le fatture emesse che per quelle dei fornitori, perché non è previsto un campo per la partita iva fornitore ed esiste invece solo il campo partita IVA o codice fiscale cliente

Luigia Lumia - 10/04/2015

Se sono operazioni che non sono state indicate nei modelli Intra durante l'anno devono essere indicati nello spesometro di aprile.

vincenzo - 08/04/2015

Ho bisogno di sapere con certezza la scadenza per l'invio di autofatture inerenti ad agricoltore in regime di esonero qual è. qualcuno può aiutarmi?

paola - 08/04/2015

DUBBIO AMLETICO DELL'ULTIMO MINUTO LE FATTURE DELLA DELL SA FRANCIA CON RAPPRESENTANTE ITALIANO VANNO INSERITE IN QUADRO SE ? GRAZIE

janil - 07/04/2015

salve, mi chiedo se sono soggette alla comunicazione polivalente anche quelle società/fallimenti che non hanno emesso o ricevuto fatture (costituite ma ancora inattive, o in stato di fallimento) ma che per loro natura sono soggetti passivi Iva. Grazie mille

NICOLA - 31/03/2015

le operazioni con rappresentati fiscali in Italia si comunicano durante l'anno oppure nella modello polivalente di aprile. Grazie

Luigia Lumia - 04/04/2015

la scadenza è aprile.

Riccardo - 30/03/2015

Salve, nel caso in cui un imprenditore agricolo esonerato dalla tenuta della contabilità, che verde con autofattura emessa dall'acquirente... Come deve registrarla nello spesometro?? Nel quadro FE senza indicare autofattura?? Grazie

giovanna - 30/03/2015

un agenzia di viaggi come si deve comportare con lo spesometro? a parte gli acquisti normali ha tutti quelli 74/ter, e quelli misti e fuori cee od in cee ed emette fatture per i servizi. Non si è capito bene come procedere. grazie giovanna

Luigia Lumia - 04/04/2015

Direi che la Circolare del 31 marzo dovrebbe averle risolto i problemi [Spesometro: esonero PA, commercianti al dettaglio e tour operator](http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/11962-spesometro-esonero-pa-commercianti-al-dettaglio-e-tour-operator.html)

Luigia Lumia - 28/03/2015

Sempre sulle operazioni di San Marino la nostra redazione ha pubblicato questo articolo che segnalo [San Marino, regole di fatturazione e spesometro](http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12187-san-marino-regole-di-fatturazione-e-spesometro.html)

dawnraptor - 27/03/2015

Ho fatto una domanda all'Ade: Testo richiesta informazioni: Spesometro..Da quest'anno devono essere comunicate tutte le fatture emesse, di qualsiasi importo. I ristoratori, ma anche soggetti diversi, che avessero durante l'anno usufruito della possibilita` di registrarle cumulativamente sul registro dei corrispettivi su base giornaliera, come garantito dalla legge Iva, si trovano ora in grave difficolta`...E' ammessa la comunicazione delle fatture di importo singolo inferiore ad ? 300 con la modalita` del documento riepilogativo mensile, eventualmente redigendo ora tale documento, dato che tali fatture sono comunque di piccolo importo, e furono gia` a suo tempo registrate correttamente ai fini iva, se pur non con il sistema del riepilogo? Testo risposta: Gentile Sig.ra XXX, non risultano ulteriori chiarimenti oltre a quanto specificato nelle istruzioni, e cioè che la selezione della casella "Documento riepilogativo" presuppone l'immissione dei dati di uno o più documenti che sintetizzino le fatture di importo inferiore ai 300 euro. Cordiali saluti Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000. Non so se sentirmi confortata, snobbata o scornata. Voi come interpretate questa risposta?

Luigia Lumia - 28/03/2015

Direi che non ti hanno risolto il problema, e neanche si sono sforzati tanto per una soluzione, in quanto questo è un caso proprio particolare che se si sta all'interpretazione letterale, come hanno fatto non trova soluzione. Se invece si andasse alla sostanza, l'Agenzia dovrebbe dire che possono essere non messe...

dawnraptor - 28/03/2015

Questo perché il servizio attinge solo a normativa e prassi preesistenti. Evidentemente ritengono che il caso non sia stato regolamentato. Dubito che, se non l'hanno fatto finora, all'Ade si scomoderanno a dire che anche per quest'anno si può soprassedere. Anche perché siti e giornali specializzati non ne parlano, se non per ricordare ogni tanto che esiste il problema. Non mi risulta qualcuno si sia scomodato a chiedere che ci ripensassero. Evidentemente tutti i ristoratori si sono adeguati per tempo e hanno registrato le loro fatture in modo da mettere i loro commercialisti in condizione di fare lo spesometro senza colpo ferire. Un non problema, insomma ;)

nadia - 27/03/2015

Buongiorno volevo chiedere se ho una fattura emessa di prestazione di servizio verso un cliente di San Marino, secondo voi va messa nello spesometro? grazie

paola - 25/03/2015

grazie mille, devo allora ri registrate tutte le fatture pero'

Luigia Lumia - 26/03/2015

Se sono tutte sotto 300 euro devi registrare 12 riepilogativi, e forse è meno lavoro che metterli tutto nello spesometro, o no? Comunque si puo fare l'aggregato, ma se sono tutti pazienti diversi non so quanto ti possa aiutare!

Anita - 25/03/2015

Salve, ho come clienti un'agenzia di pompe funebri e alcuni medici dentisti. Non essendo soggetti a liquidazione Iva, ho sempre il dubbio della scadenza per l'invio dello spesometro. Li devo considerare mensili, quindi 10 aprile, o trimestrali, cioè 20 aprile? Grazie

Elisabetta - 27/03/2015

Buongiorno Anita, considerando che la scadenza dello spesometro è fissata: al 10 aprile per chi ha liquidazione mensile, 20 aprile per gli altri soggetti, credo che nel suo caso la comunicazione vada effettuata entro il 20 aprile. Saluti

anita - 27/03/2015

Grazie Elisabetta, è anche la nostra interpretazione, ma avere una conferma è sempre meglio. Buona giornata. Anita

Walter - 22/03/2015

art. 74 c. 7 e 8 Dpr 633/72 gli acquisti da privati, documentati da autofattura di qualsiasi importo,vanno inseriti nello spesometro? Se si nel quadro FR o Operazioni senza fattura? Grazie.

Elisabetta - 27/03/2015

Buongiorno Walter la cessione di rottami sugue la disciplina del reverse charge (art. 74 commi 7 e 8 del DPR 633/72) se l'acquisto avviene da parte di un soggetto passivo Iva. In tal caso l'acquirente integra la fattura con l'imposta e la annota nei registri Iva. Nello spesometro credo vada indicata nel quadro FR. Saluti

Walter - 30/03/2015

Grazie per la risposta Elisabetta, ma nel quadro FR e richiesta la partita IVA mentre nel documento che si rilascia per gli acquisti da privati è indicato il Codice fiscale in quanto un privato non è in possesso di P.I..

paola - 19/03/2015

Un medico con cento fatture a privati tutte da ottanta euro può fare invio aggregato?

Luigia Lumia - 20/03/2015

Ho fatto proprio ora un articolo dedicato al tuo problema, per la soluzione è fare il riepilogo per la registrazione delle fatture. Leggi l'articolo e poi dimmi cosa ne pensi [Lo Spesometro dei medici: possibile alleggerire l’aggravio](http://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12172-lo-spesometro-dei-medici-possibile-alleggerire-l-aggravio.html)

Yassine - 19/03/2015

Buona sera, ho letto l'articolo ma mi sono sorti dei dubbio quando ho letto che tra le operazioni da comunicare rientrano "gli acquisti da San Marino assoggettati ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE". Purtroppo da quello che mi risulta, tecnicamente non è possibile inserire nella Comunicazione Polivalente tali acquisti in quanto gli operatori san marinesi essendo soggetti non residenti...l'attuale tracciato non ne permette la compilazione avendo appunto un codice fiscale estero...e quindi non è possibile inserirli nei quadri ordinari del modello. Inoltre leggo nel suddetto articolo tra le operazioni escluse "le operazioni con paesi Black List, perche’ gia’ comunicate nel 2014; attenzione: se non abbiamo comunicato le operazioni inferiori a € 500, queste non sono escluse dallo Spesometro"....nelle faq pubblicate nel sito ADE del 19/11/2013 l'agenzia specifica il contrario...cioè che le predette operazioni già escluse ai fini black list in quanto di importo pari o inferiore al limite dei 500€ non sono da comunicare. Attendo che qualche altro collega si pronunci in merito...buona giornata

Luigia Lumia - 20/03/2015

Grazie della segnalazione preziosa. Di dubbi anche io ne ho avuti tanti nello scrivere, approfondisco le problematiche segnalate e poi ci confrontiamo. Grazie ancora per il contributo.

Luigia Lumia - 23/03/2015

Proseguo nella risposta alle sue domande: per i soggetti esteri che non hanno codice fiscale è prevista l'indicazione dei dati ai sensi dell' art.4 c. lett. a) e b) dpr 605 cioè: per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato estero del domicilio; - per soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione/ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva. Quindi il fatto che il soggetto sanmarinese non ha codice fiscale non dovrebbe essere problema per l'indicazione. D'accordo per l'esonero delle operazioni black list inferiori a 500 euro, ho rettificato l'articolo rifacendomi alle faq dell'agenzia.

Yassine - 23/03/2015

Buon giorno, La ringrazio per la risposta....e rispondo alla sua ultima. Per acquisti da operatori san marinesi intendo quelli documentati da fattura e comprensivi di tutti i dati identificativi, compreso il codice fiscale, con addebito dell'iva. Credo che il richiamo all' art. 4 c. 1 lettera a) e b) del dpr 605 si riferisca alle operazioni per cui non è previsto l'obbligo di emissione della fattura. Ritornando agli acquisti da soggetti passivi san marinesi con addebito dell'IVA....momentaneamente (finchè l'AdE non si pronunci in merito) io li ho esclusi. Buona giornata.

Luigia Lumia - 23/03/2015

teniamo la problematica presente, e invitiamo i colleghi che hanno lo stesso problema a segnalarci il loro comportamento.

Luigia Lumia - 26/03/2015

Potrebbe essere giusta anche la sua soluzione in considerazione del fatto che gli acquisti da San Marino con Iva sanmarinese vengono già trasmessi all'AGenzia delle entrate dall'ufficio di Pesaro? e quindi in teoria, essendo già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, sono esclusi. Io sto seguendo il criterio che nel dubbio metto,.... ma che impazzimento!!!

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