Contante: i nuovi limiti previsti dal Decreto “Salva Italia” e la comunicazione delle violazioni
Dott. Raffaele Pellino
A decorrere dal 6.12.2011, è ridotto ad un importo pari o superiore a € 1.000 il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” ed al saldo dei libretti di deposito al portatore. Contestualmente viene esteso l’obbligo di comunicare le violazioni relative alle norme antiriciclaggio anche all’Agenzia delle Entrate.
Con il Decreto c.d. “Salva Italia” il legislatore ha ridotto, a decorrere dal 6.12.2011, ad un importo pari o superiore a € 1.000 il limite relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” (o “liberi”) ed al saldo dei libretti di deposito al portatore. Ecco in dettaglio i nuovi limiti previsti dal Decreto “Salva Italia”:
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è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a € 1.000;
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gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
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gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a € 1.000;
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il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 1.000;
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i libretti con saldo pari o superiore a € 1.000 devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a € 1.000, entro il 31.3.2012. In caso di violazione, alle consuete sanzioni amministrative pecuniarie, il legislatore ha precisato che è prevista una sanzione pari al saldo del libretto qualora questo risulti inferiore a € 3.000.
La comunicazione delle violazioni
E’ previsto, inoltre, che le violazioni relative all’utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni “liberi” e libretti al portatore, dovranno essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni, al MEF (ovvero, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) per la contestazione e gli altri adempimenti. Queste ultime, quindi, procederanno all’immediata comunicazione dell’infrazione all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.
Commenti
Buongiorno, sono un agente di assicurazioni con diversi sub-agenti che mi rimettono settimanalmente i premi da loro raccolti. Un mio sub-agente raccoglie da diversi assicurati contanti per singolo importo inferiore ai 1000 euro.Come dovrà rimettere all'agente i singoli importi in contanti(inferiori a 1000 euro) raccolti da diversi clienti, ma che in totale superano ai 1000 euro?
Commento di ALBERTO (12:15 del 03/01/2012)
Buongiorno Alberto, ho lo stesso problema con gli agenti di commercio. in pratica, nel caso in cui l'agente versi sul conto dell'azienda, siccome il limite in questione non è applicato ai versamenti, potrà versare tutti i contanti oltre €1000
Risposta di laura (17:29 del 22/01/2012) al commento di ALBERTO
