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IL REDDITO AGRARIO E IL NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE

Il reddito agrario e il nuovo elenco delle attività agricole connesse

Il nuovo elenco di beni che possono essere oggetto delle c.d. “attività agricole connesse”, per le quali la determinazione del reddito avviene su base catastale, rientrando nel reddito agrario, è stato approvato con il Decreto MEF del 17.06.2011. Esclusa dalle attività agricole connesse, la produzione della panetteria fresca (pizze, focacce, biscotti, ecc.), rimanendo invece nella tabella dei prodotti agricoli la sola produzione del pane.

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Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17.06.2011 è stato aggiornato l’elenco delle c.d. “attività agricole connesse”, cioè di quelle attività svolte dall’imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. I proventi derivanti da tali attività vengono considerati “reddito agrario” e, quindi, sono tassati in base al criterio catastale.

1) Definizione di “reddito agrario” e di “attività agricola”

Il reddito agrario esprime la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno. Esso è determinato con il criterio catastale, cioè mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite dalla legge catastale per ciascuna coltivazione e deve essere rapportato al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione, impiegati dal soggetto che esercita l’attività agricola.
Ai fini fiscali, la qualificazione del reddito agrario dipende esclusivamente dall’attività svolta. A tal fine, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del TUIR e dell’art. 2135, comma 3 del c.c., per “attività agricole” si intendono:

  • le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
  • l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
  • le attività agricole “connesse”, cioè quelle esercitate dall’imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Tali prodotti sono individuati ogni due anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

2) Il nuovo elenco aggiornato delle “attività agricole connesse”

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso 17 giugno ha aggiornato l’elenco delle c.d. “attività agricole connesse”. La nuova lista dei beni è stata individuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Ecco l’elenco aggiornato:

  • produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 -10.12.0);
  • produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);
  • lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);
  • produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);
  • produzione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);
  • produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);
  • produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais) (ex 10.62.0);
  • trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);
  • lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);
  • produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);
  • produzione di pane (10.71.1);
  • produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);
  • produzione di grappa (ex 11.01.0);
  • produzione di aceto (ex 10.84.0);
  • produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);
  • produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);
  • disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);
  • lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);
  • produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);
  • manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.

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3) Decorrenza del nuovo elenco

Il nuovo elenco ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. Ne deriva che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le norme si applicano già da quest’anno (2011).
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