Pubblicato il 09/10/2010

Rivalutazione terreni e partecipazioni al capolinea il 2 Novembre 2010

Staff di Fiscoetasse

Rivalutazione terreni e partecipazioni: la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate entro il 2 novembre con una doppia scadenza: versamento dell’imposta della terza rata relativa al 2008; rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2010.

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Come noto, la Legge Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di effettuare la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate possedute al 1° gennaio 2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

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La rivalutazione richiedeva il versamento di un’imposta sostitutiva e la relazione e l’asseverazione, da parte di un professionista abilitato, di una perizia giurata di stima che doveva individuare il valore del terreno o della partecipazione alla predetta data del 1° gennaio 2008.

Il versamento dell’imposta poteva avvenire in un’unica soluzione o ratealmente, con un massimo di tre rate, da effettuarsi annualmente, entro il 30 giugno 2008, poi prorogato al 31 ottobre 2008. Il 2 novembre 2010 è pertanto l’ultimo giorno per effettuare il pagamento della terza rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2008. In origine la scadenza era stata fissata per il 31 ottobre, ma cadendo di sabato, il termine slitta a lunedì 2 novembre.

Sempre entro il 2 novembre 2010, i soggetti non esercenti attività d’impresa potranno scegliere di effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in base a quanto disposto dalla Finanziaria 2010.

Di seguito la sintesi della disciplina relativa alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2008 e al 1° gennaio 2010.

La rivalutazione di terreni e partecipazioni

La possibilità di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni è stata Introdotta per la prima volta dalla Legge n. 488/2001;
La rivalutazione consiste nella rideterminazione del costo di acquisto di:

  • terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
  • partecipazioni in società non quotate posseduti ad una determinata data

con lo scopo  di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto del terreno e della partecipazione in modo da ridurre l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.

Chi puo' rivalutare e quali beni sono rivalutabili

 Possono fruire della rivalutazione in esame i seguenti contribuenti:

  • persone fisiche residenti, per le cessioni di partecipazioni o di terreni che non generano reddito di impresa;
  • società semplici ed equiparate residenti, quali, ad esempio, le associazioni professionali;
  • enti non commerciali residenti, per attività non in regime di impresa;
  • soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Possono essere oggetto di rivalutazione :

  • i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti a titolo di:
    -  proprietà;
    -  usufrutto;
    -  superficie;
    -  enfiteusi;
  • le partecipazioni in società non quotate possedute a titolo di:
    -  proprietà;
    -  usufrutto.

Come si effettua la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

La rivalutazione si perfeziona mediante:

  • il versamento di un’imposta sostitutiva in unica soluzione o come 1° rata di un massimo di 3 rate annuali di pari importo;
  • la redazione ed il giuramento di una perizia di stima da parte di un professionista abilitato, la quale deve indicare il nuovo valore di riferimento dei terreni o delle partecipazioni.

La Rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2010

La possibilità di  rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2010 è stata prevista dalla Finanziaria 2010.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono le seguenti:

  • 4% per terreni e partecipazioni qualificate
  • 2% per partecipazioni non qualificate

Il pagamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato in unica soluzione  entro il 2 novembre 2010 o in tre rate annuali:

  • 1° rata  -  Entro il 02.11. 2010 (il 31.10 cade di sabato)
  • 2° rata  -  Entro il 31.10.2011 + interessi 3% annui 
  • 3° rata  -  Entro il 31.12.2012 + interessi 3% annui

I Codici Tributo per i versamenti:

  • “8055” per le partecipazioni
  • “8056” per i terreni

La rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2008

La rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2008 è stata prevista dalla Finanziaria 2008.

Le aliquote delle'imposta sostitutiva sono:

  • 4% per terreni e partecipazioni qualificate
  • 2% per partecipazioni non qualificate

Il pagamento poteva essere effettuato  in tre rate annuali e l'ultima rata è in scadenza il 02.11.2010 + interessi 3% annui (il 31.10 cade di sabato)

I Codici Tributo:

  • “8055” per le partecipazioni
  • “8056” per i terreni
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Commenti

L’opportunità a rivalutare andrà valutata sulla scorta della prevedibile minor plusvalenza tassabile in sede di futura cessione; pertanto andrà tenuto in considerazione:  eventuali esenzioni o modalità di tassazione particolarmente favorevoli (espropri, ecc.)  il fatto che la convenienza sarà in generale maggiore: - tanto minore è il costo fiscale del terreno/partecipazioni - tanto più ravvicinata sarà la realizzazione del bene (attualizzazione del beneficio fiscale)

- Commento di Angelo Saitta (10:59 del 10/10/2010)

Ai fini del calcolo di convenienza, si ricorda che la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituirà valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale

- Commento di Angelo Saitta (23:33 del 14/10/2010)

Una domanda, il mio geometra ha presentato la perizia per la rivalutazione di un terreno della quale ho il 50% dimenticandosi di avvertirmi che dovevo versare entro il 2 novembre, ed ho versato il giorno dopo, mentre l'altro 50% è stato versato nel termine giusto, cosa succede in questo caso, la rivalutazione non ha effetto? é possibile rimediare in qualche modo? Grazie e saluti

- Commento di zidan (10:49 del 06/11/2010)

Nel caso di mancato versamento dell’imposta sostitutiva, o della prima rata della stessa, entro il termine del 02-11-2010, la rivalutazione è invece priva di effetto (non essendo possibile sanare l’omissione nemmeno con il ravvedimento operoso), pur avendo fatto redigere l’apposita perizia. Il ritardo non è però sanzionabile e il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta versata inutilmente in ritardo.

- Risposta di Rag. Angelo Saitta (21:26 del 08/11/2010) al commento di zidan

Dovrei vendere un lotto di terreno edificabile,acquistato nel 2001 per 12.000.000 di lire.Oggi il suo valore e di 35.000 euro.Il notaio mi ha contabilizzato che dovrei pagare una plusvalenza 29.000 euro al 20%.cioe' 5.800 euro se faccio l'atto oggi 10-02-2011.Altrimenti devo aspettare che venga attuato il decreto MILLE PROROGHE entro il 30-03.2011.E che si puo' rivalutare al 4 o al 5 %.Qualcuno mi puo' dire come stanno le cose???? Grazie.

- Commento di Giovanni Testa (17:00 del 10/02/2011)

Le rivalutazioni tornano periodicamente, ed anche abbastanza spesso, quindi è possibile che il suo notaio ci prenda.... ma non puo' esserne sicuro.

- Risposta di Luigia (23:02 del 10/02/2011) al commento di Giovanni Testa

Una domanda il mio geomatra mi ha fatto pagare a prima rate dell'imposta sostituti nel 2010 ma si è dimenticato di fare la perizia??? La rivalutazione è valida lo stesso??

- Commento di MANUELA (17:17 del 15/07/2011)

Sto vendendo la casa di mia mamma ad un'impresa che mi fa richiedere il progetto per la costruzione di 6 appartamenti e demolizione della casa, ci sarà una plusvalenza come se fosse un terreno edificabile??

- Commento di anna (08:49 del 25/07/2011)
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