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REGISTRAZIONE ATTI AUTORITÀ GIUDIZIARIA: CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTI

2 minuti, Redazione , 23/07/2018

Registrazione atti autorità giudiziaria: codici tributo per versamenti

Versamento tramite F24 delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria

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Versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria: ridenominati i codici tributi nella Risoluzione 57/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate.

In attuazione dell’articolo 2 del DM 8 novembre 2011, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 luglio 2018 sono state estese le modalità di versamento con F24 alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate. Per consentire, con un’unica operazione, il versamento di tutte le imposte e tasse liquidate dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, mediante il modello F24, si istituisce il
seguente codice tributo: “AAGG” denominato “Registrazione atti giudiziari – somme liquidate dall’ufficio”.

Il versamento delle somme in parola può essere effettuato utilizzando il modello precompilato reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e allegato all’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio.
Nel caso in cui non sia utilizzato il suddetto modello precompilato, in sede di compilazione del modello F24, da predisporre per ogni singolo atto giudiziario, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del soggetto solidalmente obbligato che effettua il pagamento.

Inoltre, il codice tributo “AAGG” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice atto” e “anno di riferimento”, dei dati presenti nel modello precompilato.
Nell’eventualità in cui il contribuente, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto, sono utilizzati i codici tributo A196 e A197 , istituiti con la presente risoluzione, nonché gli attuali codici tributo istituiti per altre imposte (risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016), appositamente ridenominati:

A196 Atti giudiziari – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio
A197 Atti giudiziari – Sanzione imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio
A140 Atti giudiziari e Successioni – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio
A141 Atti giudiziari e Successioni – Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio
A146 Atti giudiziari e Successioni – Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio
A148 Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposta di bollo– somme liquidate dall’ufficio
A149 Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ ufficio
A152 Atti giudiziari e Successioni – Interessi – somme liquidate dall’ufficio

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”) indicati dall’Agenzia delle entrate.
Si precisa che le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
I versamenti possono essere eseguiti utilizzando i servizi on-line resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione.
L’elenco completo dei codici da indicare nel modello di pagamento “F24” è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it , nella sezione Codici da utilizzare per il versamento con il modello F24

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Allegato

Risoluzione 57/E del 18.07.2018

Tag: REDDITI PERSONE FISICHE 2025 REDDITI PERSONE FISICHE 2025

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