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RAVVEDIMENTO PER I «RITARDI»

Ravvedimento per i «ritardi»

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I contribuenti che hanno omesso o pagato in ritardo gli importi eccedenti il minimo previsto per la sanatoria sugli omessi o tardivi versamenti (articolo 9-bis, legge 289/2002, Finanziaria 2003) possono sanare la dimenticanza con il ravvedimento "breve", entro 30 giorni, o "lungo", entro un anno dalla violazione.
Nessun ravvedimento è, invece, previsto per le altre sanatorie. Pertanto, ad esempio, nel caso del contribuente che entro il 20 luglio 2004 si sia "dimenticato" di pagare la prima rata degli importi eccedenti il minimo dovuti per la sanatoria sugli omessi o tardivi versamenti, può rimediare alla dimenticanza, valendosi del ravvedimento breve, pagando gli importi dovuti entro il 20 agosto 2004, maggiorati della sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione piena del 30%) e gli interessi del 2,5%.

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