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DECRETO ENERGIA: MISURE PER AUTOPRODUZIONE DI RINNOVABILI

Decreto Energia: misure per autoproduzione di rinnovabili

Il Decreto Energia è legge: cosa contiene per autoproduzioni di energie rinnovabili e concessioni geotermoelettriche

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Viene pubblicata in GU n 31 del 7 febbraio la Legge n 11/2024 di conversione del DL n 181/2023 noto come Decreto energia con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.  181,  recante  disposizioni  urgenti  per   la   sicurezza energetica  del  Paese,  la  promozione  del   ricorso   alle   fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo  di energia e in materia di ricostruzione  nei  territori  colpiti  dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023.

Ricordiamo che il decreto agisce su tre campi di intervento:

  • Sostegno alle imprese,
  • Promozione e sviluppo delle rinnovabili,
  • Sicurezza energetica e decarbonizzazione.

Il Decreto Energia è legge: misure per autoproduzione energie rinnovabili

La Legge n 11/2024 tra le altre, con l'art 1 reca  misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia.
In particolare, il comma 1 dispone che - fino al 31 dicembre 2030 - nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza - ai fini dell’individuazione del concessionario - ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cd. elettrivore (iscritte all’apposito elenco presso la CSEA).
Il comma 2 – modificato in sede referente - demanda al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l’8 febbraio 2024, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore, secondo criteri dettagliati nelle lettere da a) ad n) del medesimo comma. Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un’anticipazione di parte dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell’entrata in esercizio degli impianti interessati.

L’anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche.
Il comma 3 demanda ad ARERA la definizione delle modalità per la copertura di taluni oneri derivanti dal suddetto meccanismo, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.
Infine, il comma 4, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al GSE di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A

Il Decreto Energia è legge: concessioni geotermoelettriche

L’articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche.

In particolare, al comma 1, lettera 0a), inserita in sede referente, rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento
dell’impianto. 

La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali.
Le lettere 0b) e 0c), integrano i criteri per la selezione, rispettivamente, del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui, per l’uno e per l’altra, siano state presentate più domande concorrenti. 

In entrambi i casi il nuovo parametro inserito è la preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati.
Il comma 1, lettera a), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lett. a), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l’indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lett. a), n. 1).
Il medesimo comma 1, alla lettera b), prevede – attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel D.lgs. n. 22/1010 – la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 -
un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall’autorità competente, consente di rimodulare l’esercizio della concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lett. b)).
In sede referente, è stato inserito un ulteriore comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2027 il termine per l’entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal D.M. 29 giugno 2016.

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