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MANCE 2023: LE ISTRUZIONI PER DATORI E LAVORATORI SULL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Mance 2023: le istruzioni per datori e lavoratori sull'imposta sostitutiva

Gli obblighi per datori e lavoratori riguardo la detassazione 2023 delle mance nel settore ristorazione turismo. Da verificare il reddito complessivo 2022. Circolare ADE 26-2023

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Con la circolare 26 del 29 agosto 202l'Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti sull'applicazione della nuova imposta sostitutiva al 5%  per  le mance riversate ai lavoratori dai datori di lavoro nei settori ristorazione, alberghiero, turismo.

Nella prima parte del provvedimento l'Amministrazione ricorda i requisiti e le caratteristiche del nuovo regime agevolato che , si ricorda , è regime naturale di tassazione per i dipendenti  che abbiano conseguito nell'anno precedente  un reddito complessivo fino a 50mila euro ,in tutti i settori lavorativi e  comprensivo anche delle mance stesse sia con mezzi elettronici che contanti.

Va anche sottolineato che: la soglia del 25% come limite di applicazione è riferito solo ai redditi nel settore turistico e costituisce franchigia per il lavoratore. 

Ciò significa che la tassazione ordinaria si applica solo alle somme oltre il limite. 

 Nei paragrafi successivi vediamo i principali aspetti legati agli obblighi procedurali previsti a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti .

Leggi per approfondire  Detassazione mance 2023: chiarimenti   e   "Tassazione mance  alberghi  e ristoranti: l'Agenzia fa il punto".

Applicazione imposta sostitutiva mance 2023  

DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro devono prima del versamento al fisco dell'imposta sostitutiva trattenuta al lavoratore a seguito delle erogazioni liberali dei clienti  

  •  verificare il rispetto del limite di euro 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore, riferito al precedente periodo d’imposta  e  includendo  tutti i rapporti di lavoro, anche quelli NON  rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. A questo fine si puo considerare la CU rilasciata per l'anno precedente.
  • ATTENZIONE in caso di più datori di lavoro   colui che effettua la trattenuta deve richiedere al dipendente una dichiarazione scritta sul reddito conseguito
  • Nel caso in cui il datore di lavoro accerti  il diritto all'agevolazione in un momento successivo, l'imposta sostituiva con relativo rimborso  si possono applicare  con la prima retribuzione utile
  • Il sostituto deve SEMPRE indicare separatamente nella certificazione unica sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l’importo di quest’ultima.

L'agenzia precisa infine che ai fini IVA le somme sono irrilevanti  quindi  per i datori di lavoro e dal punto di vista  operativo  non ci sono adempimenti contabili obbligatori 

OBBLIGHI DEL LAVORATORE 

Il dipendente:

  1.  se ha percepito un reddito superiore a 50mila euro  è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo  e 
  2. se ha percepito reddito inferiore,  ai fini della verifica del  limite annuale  del 25 per cento del reddito  annuo per il  lavoro  nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione deve comunicare :
  •  l’importo del reddito percepito da  altri datori di lavoro  nei settori sopracitati e
  •  l'importo delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva .

Rinuncia alla tassazione agevolata delle mance e dichiarazione

Il lavoratore  ha la facoltà  di rinunciare al regime agevolato In questo caso la comunicazione va effettuata in forma scritta 

 Il sostituto deve comunque indicare separatamente nella certificazione unica le mance  assoggettate a tassazione ordinaria e la parte  teoricamente soggetta all'imposta sostitutiva,

ATTENZIONE  se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia  può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso.

Qualora sia stata applicata l’imposta sostitutiva in assenza dei presupposti  e non sia più possibile per il sostituto effettuare il conguaglio, il lavoratore  dovrà inserire le somme nella  dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui vengono percepite 

Resta ferma la possibilità per il lavoratore di  applicare il regime che risulti per lui più favorevole.

Tag: LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO TURISMO TURISMO

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