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CREDITO DI IMPOSTA IMPRESE GASIVORE: SPETTA ANCHE CON CONTRATTO A PREZZO BLOCCATO

Credito di imposta imprese gasivore: spetta anche con contratto a prezzo bloccato

Imprese gasivore: chiarimenti sui parametri per il credito di imposta per maggiori consumi di gas naturale con Interpello delle Entrate

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L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 316  dell' 8 maggio 2023 ha chiarito dubbi sulla spettanza del credito di imposta per le imprese gasivore.

In particoalre in merito al requisito dell'incremento del trenta  per cento in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso si chiarisce che il parametro sul beneficio non guarda al singolo contratto e se il prezzo del gas utilizzato dall’impresa non aumenta il credito d’imposta spetta lo stesso se l'impresa ha stipulato un contratto che ripara da eventuali aumenti dei prezzi.

La società istante intenderebbe accedere, per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022, al credito d'imposta per l'acquisto di gas     naturale, previsto in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e afferma di essere, ai fini del sopra citato credito d'imposta, un'impresa a forte consumo di gas naturale come da definizione di cui alla normativa.

Osserva come la normativa che disciplina tale incentivo disponga che lo stessi spetti a condizione che il prezzo del gas naturale, determinato come media dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito nel trimestre precedente a quello oggetto dell'agevolazione un incremento maggiore del 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. 

Premesso quanto sopra, la società sottolinea che per il 2022 ha in essere con il proprio fornitore di gas naturale un contratto in base al quale è stato definito un prezzo  fisso dello stesso e, in ragione di tale contratto a prezzo fisso stipulato col fornitore, non ha  subìto un incremento maggiore del 30 per cento, rispetto ai medesimi trimestri del 2019 del prezzo del gas naturale effettivamente sostenuto dall'Istante per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022 

La Società, pertanto, chiede se la circostanza di fatto che il prezzo effettivo del gas naturale versato per i consumi del terzo e quarto trimestre 2022 non abbia subito un  incremento maggiore del 30 per cento rappresenti motivo di inammissibilità  al credito  d'imposta in oggetto, ponendosi  il dubbio se la verifica dell'incremento di almeno il 30 per cento sopra citato debba avere a riguardo  il prezzo di riferimento del gas naturale pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) e/o il prezzo effettivo del gas naturale versato dal contribuente.

Facendo riferimento al caso concreto descritto dalla società istante l'agenzia sottolinea come le  disposizioni che regolano l'agevolazione in esame individuano espressamente come condizione di accesso la circostanza per cui ''il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'..., dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI­GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al ... per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019'' (misura  modificata nel corso del tempo, come sopra descritto nel dettaglio).

Il legislatore, dunque, ha individuato come indicatore del prezzo di riferimento del gas naturale un ammontare calcolato in base alla ''media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI­GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME)''

Sulla base di tale scelta, il calcolo dello scostamento che dimostra l'esistenza di  un incremento del predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle disposizioni  sopra descritte), non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore, e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:

  • alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI­GAS)  pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative; 
  • al (medesimo) prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 

Alla luce di quanto appena descritto, l'Istante dovrà fare riferimento al criterio di confronto stabilito dalle singole disposizioni pro tempore vigenti, senza in alcun modo rilevare la circostanza che il suo specifico contratto di fornitura del gas naturale sia stato stipulato ad un prezzo fisso nel periodo  di riferimento del credito qui in esame.

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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