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DEFINIZIONE AGEVOLATA OK ANCHE PER INPGI: DOMANDA E SCADENZE

Definizione agevolata OK anche per INPGI: domanda e scadenze

Anche i giornalisti autonomi possono aderire alla procedura agevolata di pagamento dei contributi dovuti e non versati. Richiesta da inviare all'Agenzia entro il 30 aprile

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INPGI ha comunicato con la propria newsletter istituzionale   che i Ministeri vigilanti  hanno approvato con nota del 30 marzo 2023 la delibera  relativa alla definizione agevolata  prevista dalla legge di bilancio  per il 2023 (art. 1, commi 231 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197) anche relativamente ai debiti contributivi presso INPGI.

Si tratta ricordiamo della possibilità di estinguere i debiti previdenziali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando soltanto i contributi e le spese di notifica della cartella di pagamento, senza l’aggravio delle somme riferite a interessi e sanzioni.

Sulla definizione agevolata ti possono interessare Rottamazione quater, come aderire  e  Cartelle di pagamento: faq su  rateizzazioni e dilazioni

Rottamazione professionisti niente stralcio per le casse private .

Gli iscritti alla gestione previdenziale per i giornalisti autonomi possono aderire alla procedura agevolata di pagamento dei contributi dovuti e non versati, per i quali l’ente ha avviato l’attività di riscossione tramite concessionario nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Gli iscritti che intendano avvalersi di tale facoltà, devono presentare domanda – entro il 30 aprile 2023  sul sito  istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/) 

Il versamento delle somme dovute  può essere effettuato:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure
  • in un numero massimo di 18 rate con applicazione, a decorrere dal 1° agosto 2023, di un tasso di interesse pari al 2% su base annua.

 In caso di pagamento rateale la suddivisione degli importi è la seguente  la prima e la seconda rata  vanno pagate

  • 1^ rata  il 31 luglio  2023  per il 10%  delle somme complessivamente dovute 
  •  2^  rata il 30 novembre 2023  per il 10% delle  somme complessivamente dovute 

mentre le successive  saranno di pari importo  e da versare 

  •  il 28 febbraio, 
  • il 31 maggio, 
  • il 31 luglio e 
  • il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. 

Ii pagamento rateale comporta l'applicazione a decorrere dal 1 agosto 2023, degli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

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