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STRALCIO PARZIALE DEBITI: ISTRUZIONI PER GLI ENTI NON STATALI

Stralcio parziale debiti: istruzioni per gli enti non statali

Invio via pec entro il 31.01 della richiesta di disapplicazione dello stralcio da parte di enti creditori diversi da: amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti previdenziali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con un comunicato stampa del 5 gennaio la Riscossione informa della disponibilità on line delle istruzioni per gli enti creditori interessati alla non applicazione dello stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro previsto dalla legge di Bilancio 2023.

(Per approfondimenti sullo stralcio automatico e sulla eccezione prevista per gli enti sottoelencati si legga anche Annullamento automatico debiti 2023: le novità spiegate dalla Riscossione)

Disapplicazione Stralcio parziale debiti fino a 1.000 euro: istruzioni per gli enti

In particolare, l'Agenzia della Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le modalità con le quali gli enti diversi:

  • dalle amministrazioni statali, 
  • dalle agenzie fiscali 
  • e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), 

devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a mille euro. 

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it nella sezione “Enti Creditori” sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dello stralcio, da inviare esclusivamente via Pec.

SCARICA qui il modulo e segui le istruzioni di seguito riportate.

Modalità di comunicazione del provvedimento di non applicazione dello “Stralcio” dei debiti fino a 1.000 euro

In particolare, come specificato dalla stessa agenzia, 

  • la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dell’annullamento automatico parziale
  • deve essere effettuata trasmettendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, 
  • esclusivamente all’indirizzo PEC: [email protected] i seguenti documenti:
    • modulo compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
    • copia del provvedimento adottato.

Il comunicato in oggetto specifica che è' possibile contattare l’Help Desk Enti di Agenzia delle entrate-Riscossione per chiarimenti.

Stralcio automatico debiti fino a 1.000 euro: cosa prevede la Legge di Bilancio 2023

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede - per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali - l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute. 

Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo “parziale” considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale. 

Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute. 

La stessa Legge (art. 1 comma 229) prevede inoltre che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento “parziale” (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’agente della riscossione sempre entro la stessa data

Per consentire gli enti interessati di procedere alla richiesta della non applicazione dell'annullamento automatico come di sopra specificato, la Riscossione ha diffuso con il comunicato stampa di cui si tratta con le istruzioni operative necessarie sopra elencate.

Allegato

Modulo non applicazione stralcio debiti fino a 1.000 euro

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