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DICHIARATIVI ANNUALI ENERGIA E GAS 2022: NOVITÀ DALLE DOGANE

Dichiarativi annuali energia e gas 2022: novità dalle Dogane

Si comunica che in modelli dichiarativi per energia e gas per l'anno d'imposta 2022 hanno subito modifiche: vediamo quali dalla Circolare n 43 delle Dogane

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Con Circolare n 43 del 22 dicembre 2022  le Dogane comunicano che sono stati aggiornati, per l’anno d’imposta 2022, i modelli delle dichiarazioni annuali per l’energia elettrica e il gas naturale da presentare entro il mese di marzo 2023 (ai sensi dell’art. 26, commi 13 e 14, dell’art. 53, comma 8 e dell’art. 53-bis, comma 3, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

Dichiarazioni annuali energia e gas anno d'imposta 2022

Il documento precisa che, essendo ormai a regime quanto stabilito con Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 in merito ai sistemi di contabilizzazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale per ambiti territoriali:

  • il quadro X non è stato riproposto e il riepilogo e saldo dell’accisa torna ad essere, quindi, effettuato attraverso un unico quadro, il quadro Q per l’energia elettrica e il quadro L per il gas naturale, nel quale viene riepilogato l’importo dell’accisa dovuta per ogni ambito come sommatoria delle liquidazioni provinciali appartenenti al medesimo ambito e, in base al confronto con gli acconti dovuti nel 2022, viene definito il saldo corrispondente,
  • inoltre, nel quadro Q e nel quadro L di riepilogo e saldo dell’accisa sono stati inseriti alcuni nuovi righi, rispettivamente Q6 per l’energia elettrica e L11 e L12 per il gas naturale - Credito pregresso non utilizzato alla data di presentazione della dichiarazione per il 2022, per l’indicazione del credito che il dichiarante ritiene di avere a disposizione per l’utilizzo nel corso dell’anno 2023. 

Al riguardo si evidenzia che la compilazione di tali campi è obbligatoria e, pertanto, qualora il dichiarante non abbia somme a credito da esporre il campo in questione dovrà essere comunque compilato inserendo il valore zero. 

La compilazione dei righi in questione non prevede alcun automatismo contabile. 

Maggiori indicazioni in merito alla compilazione dei righi predetti sono riportate nelle istruzioni che accompagnano i modelli per le dichiarazioni annuali.

Come comunicato, l’uso del credito in detrazione dai successivi versamenti in acconto costituisce la via prioritaria di utilizzo del credito stesso e il rimborso del medesimo può aver luogo unicamente in presenza della cessazione dell’attività da parte dell’operatore e della conseguente chiusura del rapporto tributario. 

Ciò posto, il rimborso del credito può essere richiesto entro due anni dalla presentazione della dichiarazione relativa all’ultimo anno di attività. 

Gli operatori tenuti all’adempimento dichiarativo predispongono le dichiarazioni osservando le istruzioni per la loro compilazione, riportate

  • nell’Allegato 1 per il settore dell’energia elettrica 
  • e nell’Allegato 2 per il settore del gas naturale, 

redatte sulla base dei rispettivi modelli di riferimento. 

L'adempimento dichiarativo dovrà essere assolto in forma telematica utilizzando esclusivamente la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ossia

  • System to System (S2S) 
  • e User to System (U2S) 

già descritti nella nota n. 156148/RU del 31 ottobre 2019.

Con riguardo alla compilazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali in oggetto, si fa rinvio a quanto precisato con la Circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 con la quale sono stati forniti specifici chiarimenti in merito all’implementazione del nuovo profilo “Sottoscrittore” (“dlr_enelettr_sottoscrittore”). 

L’acquisizione del profilo predetto, che deve essere richiesto attraverso le apposite funzionalità del Modello Autorizzativo Unico dell’Agenzia (MAU), disponibili nella sezione “mio profilo” del portale, si rende indispensabile per l’esecuzione dell’adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S. 

Nel caso in cui il profilo “Sottoscrittore” sia delegato a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica tenuta alla presentazione della dichiarazione, la delega dovrà essere approvata dall’Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell’operatore, di idonea procura scritta.

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Fonte immagine: Foto di Yvonne Huijbens da Pixabay

Tag: ACCISE ACCISE DOGANE E COMMERCIO INTERNAZIONALE DOGANE E COMMERCIO INTERNAZIONALE

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