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DETRAZIONE RATE RESIDUE LAVORI STRAORDINARI: IL CASO DI IMMOBILE EREDITATO E LOCATO

Detrazione rate residue lavori straordinari: il caso di immobile ereditato e locato

Chiarimenti su quando spetta la detrazione delle rate residue di spese straordinarie ed ereditate con un immobile poi parzialmente locato a terzi

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Con Risposta a interpello n 594 del 22 dicembre le Entrate forniscono chiarimenti su Immobile ''parzialmente e temporaneamente'' locato a terzi e la eventuale spettanza delle quote residue della detrazione spettanti al de cuius (articoli 16 bis del TUIR e 14 del DL n. 63 del 2013).

Le Entrate chiariscono che condizione per la spettanza della detrazione è la disponibilità del bene, vediamo i dettagli.

L'Istante fa presente che il proprio genitore deceduto ha beneficiato dal 2015 al 2021 della ''detrazione per lavori straordinari'' eseguiti sull'immobile di cui  era proprietario e di essere subentrata, per successione legittima, nella proprietà del detto  immobile. 

Precisa inoltre che, allo stato attuale, l'immobile è a sua disposizione (tra l'altro è unico intestatario di tutte le utenze) nonché ad uso del figlio studente e che lo stesso è stato, parzialmente e temporaneamente, locato. 

L'Istante chiede se, in qualità di erede, possa beneficiare delle 3 quote residue della detrazione spettanti al de cuius, ancorché l'immobile oggetto degli interventi sia stato concesso ''parzialmente e temporaneamente'' in locazione a terzi. 

Viene chiarito che, con  riferimento  agli interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio, il  secondo  periodo  del  comma  8  del  citato  articolo  16 ­bis  del  TUIR  stabilisce  che  «In  caso  di  decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene». 

Analoga  disposizione,  con  riferimento  agli  interventi  finalizzati  al  risparmio  energetico che danno diritto alla detrazione di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, è contenuta nell'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 6 agosto 2020, ai sensi del quale «In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui all'art. 2, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell' unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.».

Con riferimento all'applicazione delle norme sopra richiamate la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E ha chiarito che, in applicazione delle disposizioni in commento: ­ la variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolabili prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione comporta, nei casi più  frequenti, il trasferimento delle quote di detrazione non fruite.  

Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l'immobile al 31 dicembre di quell'anno; ­ in  caso  di  acquisizione  dell'immobile per  successione,  le  quote  residue di  detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la  detenzione materiale  e  diretta  dell'immobile.  

In  sostanza, la  detrazione  compete  a  chi abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito  l'immobile ad abitazione principale; se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in  quanto l'erede proprietario non ne può disporre;  la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere ''per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento''; pertanto, in tutti i  casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità. ­ 

La condizione della «detenzione materiale e diretta del bene» deve sussistere  non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il  contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. 

Ciò premsesso, ne consegue che l'erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente perché, ad esempio, concesso in comodato o in locazione; al termine del  contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali  rate residue di  competenza

Ne  consegue  che  nel  caso  di  specie  l'Istante non potrà fruire delle  rate  di  detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l'immobile direttamente anche solo per una parte di tale anno; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà  beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

Tag: LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI LOCAZIONE IMMOBILI 2024 E AFFITTI BREVI EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024 EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024

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