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TASSO INAIL PER INTERESSI E SANZIONI DA GIUGNO 2025

Tasso INAIL per interessi e sanzioni da giugno 2025

INAIL adegua il tasso di interesse su rateazione premi e sanzioni civili al nuovo TUR BCE (2,15%) . Aggiornata anche la misura delle sanzioni

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A partire dallli11 giugno  2025, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 5 giugno  scorso he porta il tasso ufficiale di sconto  al 2,15%, cambiano di nuovo  il tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori INAIL,  e  le sanzioni civili per ritardati pagamenti. 

Lo ha comunicato l'istituto nazionale di assicurazioni contro gli infortuni con la circolare 34 del  10 giugno  2025.

INAIL  Tasso  Rateazioni dei Debiti Assicurativi

Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori viene aggiornato all’8,15%. Questo valore deriva dalla somma del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (2,15%) con una maggiorazione di 6 punti percentuali. Tale misura si applica a tutte le istanze di rateazione presentate a partire dall' 11 giugno  2025.

Sanzioni Civili 

Per quanto riguarda le sanzioni civili 

1- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto:

  •  al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, dall'11 giugno  2025, la misura della sanzione è pari al 7,65%;
  •  al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse   dell’Eurosistema senza  ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente  pari al 2,15%;

2 - in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia  è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste  entro dodici mesi dal termine  il datore di lavoro è tenuto:

  •  al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, purché il versamento sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia, quindi pari al 7,65%
  • Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla  denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5, quindi pari al 9,65% 

La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni civili aziende sottoposte a  procedura concorsuale

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Nello specifico:

  • La sanzione civile per mancato o ritardato pagamento è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, ossia 2,15%.
  • La sanzione civile per evasione è pari al tasso minimo   dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti percentuali, quindi 4,15%.

Recepimento nuovo saggio legale 2025

Si ricorda sempre che INAIL, con la Circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, ha comunicato il recepimento del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024,  con il quale   il saggio degli interessi legali, è stato abbassato dal 2,5% al 2%  annuale a partire dal 1° gennaio 2025.

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO INAIL INAIL

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