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TASSI INTERESSE E SANZIONI INAIL OTTOBRE 2024

Tassi interesse e sanzioni INAIL ottobre 2024

Anche INAIL adegua i tassi di interesse sulla rateazione dei premi e per sanzioni civili al nuovo Tasso Ufficiale TUR, fissato dalla BCE al 3,40%

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A seguito del nuovo  taglio  del tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca centrale europea  pari al 3,40%    anche INAIL , dopo INPS,  adegua  i propri tassi di interesse per la rateazione dei premi e la misura delle sanzioni, con applicazione   a partire dal 23 ottobre 2024. 

L'istituto di assistenza contro gli infortuni ne dà notizia con la circolare 32 del 22 settembre 2024.

In particolare viene stabilito che  a decorrere dal 18 settembre  scendono al :

  • 9,40%, il tasso di  interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
  • 8,90%, la misura delle sanzioni civili.

La circolare ricorda che NON variano gli interessi  per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di  ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla  data di presentazione dell’istanza ( elenco storico   contenuto nell'allegato 2 della circolare).

INAIL   Sanzioni civili ordinarie 

La circolare ricorda quindi che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5  punti. In tale ipotesi la misura della sanzione è pari al 8,90%; 
  • al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse dell’Eurosistema senza ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di  contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, in misura pari al 3,40%.

INAIL Sanzioni civili  ridotte 

In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione 

debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli  enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei  contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:

  • al pagamento di una sanzione civile pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, purche il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. ovvero 8,90%
  • al pagamento  della sanzione civile è pari al tasso di interesse  dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti, ovvero  10,90% (3,40% +7,5%).

La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi  non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

Nello specifico:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) ovvero 3,40%;
  • in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema  (ORP) aumentato di 2 punti percentuali quindi  5,40% 

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