Con il pronto ordini n 109 del 21 novembre 2022 il CNDCEC risponde ad un qusito relativo al corretto Codice Ateco da utilizzare per uno Studio associato.
In particolare, l’Ordine interpellante domanda se nel caso di Studio Associato composto un commercialistia e un esperto contabile sia corretto indicare entrambi i seguenti codici Ateco:
- Attività primaria: codice 69.20.11 servizi forniti da commercialisti;
- Attività secondaria: codice 69.20.12 servizi forniti da esperti contabili.
Il CNDCEC ricorda che l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 20/E del 4 maggio 2022, ha chiarito che “I contribuenti sono tenuti a valutare, in base alla nuova Classificazione Ateco 2007 pubblicata dall’ISTAT, se il codice comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione. Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate. Al contrario, come previsto con la risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008, l’adozione della nuova Classificazione Ateco 2007 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Ciò premesso, si specifica che, qualora non si intenda tenere separate le attività svolte dai due associati, sia sufficiente utilizzare negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate:
- il codice Ateco 69.20.11 – servizi forniti da commercialisti,
potendo i commercialisti comunque prestare tutti i servizi forniti dagli esperti contabili.