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PRIMA CESSIONE E SCONTO SOGGETTI IRES E PIVA: ENTRO IL 15.10 L'INVIO DELL''OPZIONE

Prima cessione e sconto soggetti IRES e PIVA: entro il 15.10 l'invio dell''opzione

Superbonus: scade il 15 ottobre il termine per esercitare l'opzione di prima cessione dei crediti o lo sconto in fattura: prevista remissione in bonis entro il 30.11

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 15 ottobre scade il termine per l'invio delle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura, rispettivamente operate da e ricevute da soggetti Ires e soggetti titolari di partita Iva.

Attenzione al fatto che, il termine di trasmissione, essendo il 15 ottobre che cade di sabato, dovrebbe slittare a lunedì 17

In proposito si ricorda infatti che a norma dell’articolo 7, comma 1, lettera h), del Dl 70/2011, «i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo».

Le Entrate con la circolare 33/E del 6 ottobre hanno chiarito che alle eventuali omissioni di invio è applicabile l’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2 del Dl 16/2012, se ne sussistono i requisiti ricordati nel paragrafo 5.4 della stessa circolare.

Pertanto, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue di quelle sostenute nel 2020, entro il 30 novembre prossimo è possibile inviare la comunicazione omessa nei termini ossia

  • non trasmessa entro il 29 aprile 
  • o non trasmessa entro il 15 ottobre (per i soggetti IRES e i soggetti titolari di PIVA)

in funzione appunto dei soggetti interessati dall'invio. 

Contestualmente all'invio occorre procedere pagando la sanzione di 250 euro.

Per le istruzioni operative leggi Remissione in bonis comunicazione cessione bonus edilizi: le istruzioni

In merito alla scadenza del 15 ottobre è bene specificare che, come ricordato anche dal quotidiano IlSole24Ore in un articolo del giorno 7 ottobre a firma di Giorgio Gavelli, "il vero problema non è la scadenza, ma inquadrare correttamente il perimetro applicativo, oggettivo e soggettivo, di questa proroga (disposta dall’articolo 10-quater, comma 2-bis, del Dl 4/2022, inserito dalla legge 34/2022, di conversione del Dl 17/2022). Ricordiamo, infatti, che per i soggetti non compresi da questa disposizione, il termine è scaduto lo scorso 29 aprile."

Si auspicano ulteriori chiarimenti.

Leggi anche Cessione credito bonus edilizi: proroga al 15 ottobre 2022 per i soggetti IRES e P IVA

Tag: BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA

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