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SOMME PER DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI IN CASSAZIONE: I CODICI TRIBUTO

Somme per definizione agevolata liti in Cassazione: i codici tributo

Pubblicata la risoluzione n 50 per il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata delle liti in Cassazione

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In data 23 settembre le Entrate hanno provveduto a pubblicare la Risoluzione n 50 per l'istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

In particolare, si consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia, alle condizioni ivi indicate. 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, è stato approvato il relativo modello di domanda (scarica qui modello e istruzioni) e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute. Leggi anche Definizione agevolata liti in Cassazione: pronto il modello per richiederla

Nel provvedimento si prevede tra l’altro, che:

  • il pagamento dell’importo da versare per la definizione deve avvenire in un’unica soluzione;
  • non è ammesso il pagamento rateale; 
  • per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento; 
  • è esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello “F24” delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO”  esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:


La risoluzione precisa che:

  • il campo “codice ufficio” è valorizzato con il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio. 
  • Tali codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate”, e nella “Tabella dei codici degli Uffici Provinciali - Territorio (U.P.T.) da utilizzare nel modello F24”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it,
  • il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia 
  • il campo “anno di riferimento” è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia). 

Attenzione al fatto che qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio)

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 23.09.2022 n. 50

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