HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NELLE CESSIONI DA SUPERBONUS: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Responsabilità solidale nelle cessioni da superbonus: i chiarimenti delle entrate

Confermata la limitazione di responsabilità solidale per le cessioni dei bonus ai casi di dolo e colpa grave. Le Entrate forniscono esempi nella circolare n 33/2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 33 del 6 ottobre 2022 tra gli altri, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione. 

Viene specificato che in linea generale, al soggetto che ha concorso in una violazione è irrogata la sanzione prevista per la medesima violazione, a meno che l’errore non sia incolpevole

Le violazioni amministrative di norme tributarie, ricorda l'agenzia, sono, infatti, punibili in caso di dolo o colpa e la sussistenza di tali elementi soggettivi rileva anche con riferimento ai soggetti che hanno concorso all’illecito tributario. 

Ciò premesso, con particolare riferimento al concorso del fornitore o del cessionario di cui all’articolo 121, comma 6, con le recenti modifiche introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti-bis, la responsabilità solidale (nel rispetto delle condizioni previste dalla norma) è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave. 

Ricordiamo che la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022( pubblicata ni GU n 221/2022) con l’articolo 33-ter, introdotto al Senato, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022). 

Dalla originaria introduzione dell’art 121  del DL 34/2020, il comma 6 ha stabilito che, qualora sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione.

La novità appunto consiste nello specificare che la responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave” 

Inoltre, si stabilisce che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” riguarda esclusivamente i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art 119 e  di cui all’art121 , comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Con la Circolare 23/E di giugno, l’agenzia delle Entrate ha spiegato che il cessionario è solidalmente responsabile, in caso di acquisto di crediti, quando ometta «il ricorso alla specifica diligenza richiesta». 

La conversione Dl Aiuti bis aggiunge che la responsabilità solidale si consolida solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave e restano pertanto centrali i sei indici di rischio, individuati dalle Entrate, misuratori della diligenza. 

Responsabilità solidale nelle cessioni: esempi di dolo e colpa grave

Nella circolare n 33 del 6 ottobre vengono descritte alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave: 

  • il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente; 
  • la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati). 

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 11/09/2024 Bonus in edilizia: irregolarità nella produzione dei documenti redatti dai tecnici

Possibili profili penalistici inerenti alle irregolarità nella produzione dei documenti redatti dai tecnici ai fini dell’erogazione dei bonus edilizi

Bonus in edilizia: irregolarità nella produzione dei documenti redatti dai tecnici

Possibili profili penalistici inerenti alle irregolarità nella produzione dei documenti redatti dai tecnici ai fini dell’erogazione dei bonus edilizi

Fondo perduto superbonus indigenti 2024: domande entro fine ottobre

Anche per il 2024 arriva il fondo perduto per chi, con certi requisiti reddituali, ha ristrutturato il proprio immobile con il superbonus: domande entro il 31.10

Contributo indigenti Superbonus 70% per le spese 2024: domande entro il 31 ottobre

Contributo a fondo perduto indigenti 2024 per interventi di efficienza energetica e sismabonus: requisiti, beneficiari e modalità di domanda; pubblicato in GU il decreto del MEF

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.