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DICHIARAZIONE DEI REDDITI: LE EROGAZIONI IN FAVORE DELEL SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Dichiarazione dei redditi: le erogazioni in favore delel società sportive dilettantistiche

Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche

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Nelle dichiarazioni dei redditi 730 /2022 o RedditiPF 2022, dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, delle erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Per società sportive dilettantistiche e relative associazioni, destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono: 

  • CONI;
  • Federazioni sportive nazionali;
  • enti di promozione sportiva;
  • qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi citati (Circolare 08.03.2000 n. 43, paragrafo 5).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, ai fini della detrazione, la società/associazione sportiva dilettantistica deve indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. 

Attenzione va prestata al fatto che la detrazione non spetta per le eventuali quote associative corrisposte. 

Erogazioni liberali società sportive: limiti di detraibilità 

La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.500.

Si ricorda che dall’anno 2020, la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000. 

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 21. 

Erogazioni associazioni sportive dilettantistiche: modalità di pagamento 

L’erogazione deve essere effettuata tramite

  • versamento bancario o postale 
  • tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte 162 prepagate, assegni bancari e circolari). 

Attenzione va prestata al fatto che la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti. 

Documentazione da controllare e conservare 

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. 

Come indicato dalle Entrate, nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Attenzione va prestata al fatto che dalla documentazione attestante il versamento deve essere possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata nella ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

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