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COMUNICAZIONE DATI POS ALLE ENTRATE: PROROGATI I TERMINI DI INVIO

Comunicazione dati POS alle Entrate: prorogati i termini di invio

Arriva la proroga dei termini di invio dei dati dei pagamenti POS tramite il servizio PagoPA con provvedimento del 2 settembre 2022

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Con Provvedimento n 340401 del 2 settembre 2022 si apportano modifiche al precedente Provvedimento 253155 del 30 giugno con il quale le Entrate definivano termini, modalità e informazioni da trasmettere relativi:

  • ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione
  • e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti.

Ricordiamo che si tratta delle disposizioni di attuazione dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che hanno introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento POS nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. 

Con il provvedimento datato 2 settembre 2022 vengono prorogati i termini di trasmissione come segue:

  • al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre
  • al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. 

Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime 

Dati da trasmettere alle Entrate relativi ai pagamenti POS

I prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni: 

  • il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
  • il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione; 
  • il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni; 
  • l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
  • la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
  • la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento; 
  • la data contabile delle operazioni; 
  • l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente; 
  • il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.

Termini di trasmissione dei dati relativi ai pagamenti POS

L’Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA per l’acquisizione dei dati suddetti da parte di tutti i soggetti obbligati. 

I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni di cui sopra. 

La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo (termine ampliato a tre giorni) successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA. 

PagoPA rende disponibile all’Agenzia delle entrate le informazioni ricevute dai prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra i due enti. 

La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022 (termine prorogato al 15 ottobre).

Entro il 31 ottobre 2022 (termine prorogato al 30 novembre) i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. 

Allegati

Provvedimento ADE n 253155 dati POS 30 giugno 2022
Provvedimento ADE n 340401 2 settembre 2022

Tag: FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI

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