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SEMPLIFICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI: NOVITÀ

Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili: novità

Installazione di impianti a fonti rinnovabili: nuove regole nel Decreto Energia/ Decreto Bollette. Ecco cosa cambia

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È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28.04.2022, il c.d. “Decreto Bollette (ossia la conversione in legge con modificazioni del c.d. “Decreto energia”), D.L. 17/2022 contenente le “misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.  

Il decreto è entrato in vigore il 29.04.2022 e una delle novità riguarda l'introduzione di semplificazioni per l'installazione di impianti da fonte rinnovabile.

Semplificazioni impianti fonti rinnovabili

Il comma 01 dell’art. 9, inserito in sede di conversione in legge del decreto, integra il regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili. Questo nuovo comma in pratica ritocca la definizione di sito dell’impianto eolico e introduce una diversa modalità di calcolo delle dimensioni per i nuovi impianti. 

In particolare:

  • nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la realizzazione di queste ultime è autorizzata mediante la DILA (Dichiarazione inizio lavori asseverata) . Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti, non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica, resta fermo quanto previsto dall'art. 25 del codice dei contratti pubblici, in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
  • sono modificate le definizioni di “sito dell’impianto eolico” e di “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” ai fini dell’applicazione del regime semplificato della comunicazione in edilizia libera, agli interventi da realizzare sui progetti e impianti eolici esistenti, e sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito;
  • è modificata la disciplina di calcolo dell’“altezza massima dei nuovi aerogeneratori”, rapportata ora al rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore e di quello esistente ( Per completezza segnaliamo che per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” (h2) raggiungibile dall’estremità delle pale si intende il prodotto tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1).

L’art. 9, comma 1, è stato interamente sostituito nel corso dell’esame in sede referente, e prevede che 

  • non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici. Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico.
  • in presenza dei vincoli di cui al periodo precedente, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici.
  • le disposizioni che consentono la realizzazione degli impianti indicati in edilizia libera, si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice (immobili di pregio e nuclei storici), ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Ulteriori novità apportate in sede di conversione sono le seguenti:

comma 1-bis

la procedura abilitativa semplificata si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale

comma 1-quinquies

sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio

comma 1-sexies

Viene modificata la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico In particolare viene estesa la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, sempre che tali impianti abbiano il medesimo limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici. Contestualmente,viene disposto che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da utilizzare in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti “stand alone” - sono considerati opere connesse ai predetti impianti

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