Dal 1 maggio 2022 i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, in possesso dei requisiti di reddito previsti, (v. circolare INPS N. 94 2021). possono presentare le domande di ISCRO 2022.
Lo ha comunicato l'INPS nel messaggio n. 1569 del 7 aprile 2022.
Da quella data riapre infatti la piattafoma sul portale www.inps.it che resterà operativa fino al 31 ottobre 2022, termine ultimo fissato dalla normativa istitutiva (/articolo 1, comma 394, della legge n. 178/2020 - legge di bilancio 2021).
Va ricordato che l’accesso alla indennità di continuità reddituale ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021- 2023 , quindi coloro che hanno già fatto domanda e ottenuto la prestazione l'anno scorso non la possono richiedere nuovamente.
Non possono accedere neppure coloro che dopo averla ottenuta siano decaduti dalla prestazione prima del termine ordinario di durata di sei mesi.
Possono fare domanda quindi:
- gli iscritti alla Gestione separata che non abbiano richiesto ISCRO nel 2021
- gli iscritti alla Gestione separata che abbiano fatto domanda ma questa sia stata respinta o revocata all'origine
Le modalità di richiesta di ISCRO
Per presentare la domanda è necessario accedere al modulo telematico con una delle seguenti credenziali
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Si ricorda che la domanda puo essere richiesta:
- tramite il portale web,oppure
- tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Nella domanda va allegata l'autocertificazione dei reddito prodotto negli anni precedenti salvo nel caso in cui i dati siano già a disposizione dell’Istituto, per cui saranno precaricati nel pannello di domanda.
Iscro: i requisiti di reddito
Hanno accesso alla prestazione gli iscritti alla gestione separata INPS da almeno 4 anni , in regola con gli obblighi contributivi , non titolari di pensione e con reddito da lavoro autonomo, nell’anno precedente la domanda:
- inferiore al 50% della media nei tre anni precedenti a quello precedente la domanda e
- non superiore a 8.145 euro nel 2021
ATTENZIONE: Vanno considerati solo i redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo.