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IVA DA PRO-RATA SPETTA PER SUPERBONUS: NON SPETTA PER ALTRI BONUS EDILIZI

IVA da pro-rata spetta per superbonus: non spetta per altri bonus edilizi

Le Entrate chiariscono il perimetro di applicabilità della agevolazione per l'iva indetraibile nel superbonus e pro-rata

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Con Risposta a interpello n 118 del 15 marzo 2022 le Entrate chiariscono che l'IVA da pro-rata non è agevolabile per i bonus edilizi diversi dal superbonus.

L'istante chiede chiarimenti in merito:

  • alle modalità di quantificazione della quota di IVA indetraibile da considerare nel calcolo dell'ammontare complessivo delle spese ammesse al Superbonus, come stabilito dal comma 9-ter dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, qualora opti per lo "sconto di fattura", in caso di applicazione del "pro-rata" di cui all'articolo 19, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • al nuovo comma 9-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio se sia applicabile in via analogica anche nei casi delle altre detrazioni quali ad esempio il bonus facciate.

IVA non detraibile, superbonus e altri bonus edilizi

Le Entrate specificano che il comma 9-ter dell'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), introdotto dall'articolo 6-bis, della legge 21 maggio 2021, n. 69 (in sede di conversione del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, cd. decreto Sostegni), prevede che «L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.».

Pertanto, l'IVA non detraibile, anche parzialmente, costituisce una componente di costo degli specifici interventi individuati dal citato articolo 119 del decreto Rilancio, da considerare ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo ammesso al Superbonus. 

Inoltre, specifica l'Agenzia, il nuovo comma 9-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio trova applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119, e non è estensibile ad interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus. 

Superbonus e quota parte IVA non detraibile su pro-rata

Tra le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 richiamate dal comma 9-ter vi è anche quella che disciplina il c.d. "pro-rata" di cui all'articolo 19, quinto comma del medesimo decreto. 

In base a tale disposizione, nei confronti dei soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al successivo articolo 19-bis, ossia in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo (cd. "pro-rata").

Lo stesso quinto comma dispone, altresì, che, nel corso dell'anno, la detrazione è «provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno»

Quindi, in corso d'anno, i contribuenti operano la detrazione IVA mediante l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo poi operare il conguaglio in sede di dichiarazione annuale.

Per effetto dell'applicazione del "pro-rata", al momento di emissione delle fatture, l'IVA non detraibile è determinata in via provvisoria in quanto la relativa entità non è puntualmente determinata. 

Tale circostanza assume rilevanza qualora il contribuente intende optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio. 

In tale ipotesi, pertanto, a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l'opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell'IVA (sconto "parziale"). 

Al riguardo, chiarisce l'agenzia, nella circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, paragrafo 7 ("Alternative alle detrazioni"), è stato precisato che nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto "parziale", il credito d'imposta è calcolato sull'importo dello sconto applicato.

A titolo esemplificativo, ciò comporta che a fronte di una spesa per interventi Superbonus di 10.000,00 euro oltre IVA, il fornitore potrà applicare uno sconto "parziale" pari a 10.000 euro, e lo stesso maturerà un credito d'imposta pari a 11.000 euro.

Con riferimento all'IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell'anno e rimasta a carico, l'Istante potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo è sostenuto. Pertanto, l'istante potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico.

Allegato

Risposta a interpello n 118 del 15 marzo 2022

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