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RAPPORTO PARI OPPORTUNITÀ: SCADENZA PROROGATA

Rapporto pari opportunità: scadenza prorogata

Nuove date per l' invio del rapporto biennale sulla parità di genere per le aziende sopra i 50 dipendenti .In arrivo il nuovo modello .Le istruzioni e le agevolazioni collegate

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La scadenza per la presentazione del rapporto biennale sulle pari opportunità nelle aziende  con oltre 50 dipendenti è stata prorogata.  I

l termine inizialmente  fissato  per il  30 aprile  riguardante i dati relativi al 2022 2023 è stato modificato per l'aggiornamento dell'applicativo 

Il nuovo modello potrà essere compilato dal 3 giugno al  15 luglio 2024.

Lo ha comunicato ieri il ministero del Lavoro  precisando che l'’applicativo informatico  sul sito CLic lavoro è in fase di revisione al fine di semplificare la presentazione del rapporto «anche grazie a nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse».

Rivediamo nei prossimi paragrafi in dettaglio di cosa si tratta e come procedere, come previsto dal decreto ministeriale  del 29.3.2022.

Rapporto biennale parità di genere: le norme

Il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 firmato   dal ministro del Lavoro  e dalla  ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia,  ha definito le  modalità operative per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione lavorativa dei due sessi nelle realtà aziendali con oltre 50 dipendenti.

L'obbligo era stato previsto dal  Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006), da ultimo modificato dalla legge 162/2021.Si ricorda che la redazione del rapporto di parità è obbligatoria per accedere  alle  gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse  del PNRR (decreto legge Semplificazioni  n. 77/2021).

 In merito  è stato successivamente pubblicato sul sito ministeriale il   Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia che ha prorogato per il 2022 la prima scadenza del nuovo adempimento.

Rapporto parità di genere: chi è obbligato

Per rendere effettivo il principio di parità nei luoghi di lavoro, prescritto dalle norme europee, è stato  previsto che il rapporto biennale sia obbligatorio per tutte le aziende sopra i 50 dipendenti.   Per le aziende di dimensioni inferiori il rapporto è facoltativo.

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it,  Qui il facsimile allegato al decreto.

 Si ricorda che l'accesso richiede le credenziali SPID.

Per il rapporto relativo al biennio 2020-2021  andava  fatto  riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 e l'invio era stato prorogato al   14 OTTOBRE 2022 

A regime invece è confermata  la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio. 

 Al termine della procedura informatica, viene rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. 

Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parità  incaricata di redigere un resoconto annuale della situazione nazionale.

Rapporto di parità, a cosa serve?

Sulla base dei dati contenuti nel rapporto , se conformi agli standard minimi,  le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati  la certificazione di parità, un attestato  del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022 . 

Tale certificazione  dà accesso ad agevolazioni che comprendono 

  • punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione di un bando di gara rientrante nell’ambito del Pnrr o del Pnc (articolo 47 del Dl 77/2021)
  • meccanismi e strumenti di premialità  in tutti gli appalti pubblici 
  • agevolazioni contributive

ATTENZIONE il D. Lgs 105 2022  di recepimento della direttiva UE 1592 2022 sulla conciliazione vita lavoro prevede  che in caso di violazione delle norme  a tutela della genitorialità prevista dal decreto stesso, rilevate nei due anni che precedono la richiesta della certificazione di parità, comportano l’impossibilità di conseguirla.

Rapporto parità di genere: cosa contiene 

I dati che devono essere inseriti comprendono:

  • numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle  retribuzioni iniziali  l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato.
  • l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità,  dei bonus
  • le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali 
  • informazioni sui processi di selezione 
  • le misure previste in azienda per la conciliazione vita lavoro

Come previsto dal decreto legge i consiglieri regionali  di parità  riceveranno un codice identificativo per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli :

  • alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
  •  alla consigliera o al consigliere nazionale di parità,
  • al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
  • al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
  • all’ISTAT e al CNEL.

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