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CRIPTOVALUTE: SONO 46 GLI ISCRITTI AL REGISTRO PRESSO L'OAM

Criptovalute: sono 46 gli iscritti al registro presso l'OAM

Le regole per l'iscrizione nella sezione speciale del registro OAM e l'esercizio di attività di servizi di criptovalute. Chi riguarda e come fare. 46 gli iscritti

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Con un comunicato stampa del 20 luglio 2022, l'OAM informa che sono 46 i soggetti che operano in criptovalute che si sono iscritti al Registro alla scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa in vigore (consulta la lista)

Ricordiamo che in base al DM del 13 gennaio 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze gli operatori già attivi in Italia, anche online, potevano continuare ad esercitare l’attività a condizione di presentare la domanda di iscrizione entro il 15 luglio. 

Ai 46 soggetti (tutte società), attualmente iscritti, si aggiungono altri 24 soggetti che hanno presentato la relativa domanda e che potranno dunque continuare ad operare fino all’accoglimento (o diniego) dell’istanza.

Il comunicato specifica che chi, nonostante la scadenza del termine, non ha presentato la domanda dovrà sospendere l’operatività per non rischiare di incorrere nell’esercizio abusivo dell'attività

Attenzione al fatto che l'esercizio abusivo è punito con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Solo dopo avere ottenuto l’iscrizione potrà riprendere ad operare.

Ricordiamo che il registro per gli operatori in valuta virtuale presso l'OAM organismo agenti e mediatori è attivo dal 16 maggio.

In particolare:

  • coloro che già svolgono l’attività, anche online, in Italia, 
  • e sono in possesso dei requisiti di legge,
  • potranno continuare a farlo 
  • ma dovevano presentare domanda di iscrizione al Registro
  • entro i 60 giorni successivi al 16 maggio. 

Il Decreto sulle criptovalute emanato in data 13 gennaio dal Ministero delle Finanze prevede ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro OAM (organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) le modalità e la tempistica con cui 

  • i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale 
  • i prestatori di servizi di portafoglio digitale 

sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter. del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

In particolare, l’esercizio sul territorio della Repubblica italiana dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e dei servizi di portafoglio digitale di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e c) è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro. 

L’iscrizione nella sezione speciale del registro è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. 

Criptovalute: come iscriversi nella sezione speciale del registro OAM

Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro, a far data dall’avvio della stessa, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che intendono svolgere la propria attività, anche online, sul territorio della Repubblica, in possesso dei requisiti sono tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter.

L’obbligo si considera assolto mediante comunicazione all’OAM, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro. 

I prestatori di tali servizi che, alla data di avvio della sezione speciale del registro già svolgono l’attività, effettuano la comunicazione entro 60 giorni dalla predetta data. (clicca qui per maggiori info sulla iscrizione al registro)

In caso di mancato rispetto del predetto termine l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attività da parte dei predetti prestatori è considerato abusivo

La comunicazione è effettuata telematicamente all’OAM utilizzando il servizio presente nell’area privata dedicata del portale dell’OAM. L’accesso all’area dedicata è consentito previa registrazione al medesimo portale secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

La comunicazione contiene: 

  • a) per le persone fisiche: 
    • 1) il cognome e il nome; 
    • 2) il luogo e la data di nascita; 
    • 3) la cittadinanza;
    • 4) il codice fiscale, ove assegnato;
    • 5) gli estremi del documento di identificazione; 
    • 6) la residenza anagrafica nonché il domicilio, se diverso dalla residenza; 
    • 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 
    • 8) l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 
    • 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 
    • 10) le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.
  • b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 
    • 1) la denominazione sociale;
    • 2) la natura giuridica del soggetto; 
    • 3) il codice fiscale/partita IVA, ove assegnato; 
    • 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa; 
    • 5) per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 
    • 6) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, ove assegnato, e gli estremi del documento di identificazione del legale rappresentante; 
    • 7) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM; 
    • 8)l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; 
    • 9) l’indicazione della tipologia di servizio prestato tra quelli elencati nell’allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante; 
    • 10) le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, ivi compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

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Tag: REDDITI ESTERI 2023 REDDITI ESTERI 2023

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