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PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE: IN CASO DI ADESIONE NON SI PUÒ IMPUGNARE L'ATTO

Processo Verbale di constatazione: in caso di adesione non si può impugnare l'atto

La Cassazione con Ordinanza del 20 ottobre 2021 n 29036 tratta un caso di istanza di adesione al verbale di constatazione.

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Nella Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29036 della Cassazione viene trattato il caso di adesione al pvc processo verbale di constatazione.

L'Agenzia delle entrate, constatata l’omessa presentazione da parte di una s.r.l. della dichiarazione Modello Unico 2010, aveva proceduto a verifica fiscale redigendo il processo verbale di constatazione con il quale erano stati accertati ricavi contabilizzati e non dichiarati.

La società, avvalendosi della previsione di cui all’art. 5-bis, d.lgs. n. 218/1997, aveva presentato istanza di adesione al verbale di constatazione e, di conseguenza, l’amministrazione finanziaria aveva emesso l’atto di definizione per il recupero delle imposte e delle sanzioni sulla base del processo verbale di constatazione cui la società aveva aderito.

La società, tuttavia, aveva proposto ricorso avverso l’atto di definizione, evidenziando che, se, da un lato, era stata effettivamente omessa la presentazione della dichiarazione, tuttavia le imposte erano state regolarmente versate, tenuto conto dei costi sostenuti.

La Commissione tributaria provinciale, ritenuto ammissibile il ricorso, lo aveva accolto, considerato che non erano emerse irregolarità e che i verificatori non avevano tenuto conto dei costi sostenuti; contro la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello.

La commissione regionale del Lazio aveva rigettato l’appello ritenendo che l’atto di definizione era impugnabile; lo stesso era illegittimo, in quanto non erano stati considerati i costi che erano stati indicati dal contribuente nel processo verbale di constatazione, come riconosciuto dalla G.d.F. nella nota del 13 novembre 2012.

L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

La Cassazione si è espressa come segue: 

  • con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell’art. 5bis e dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218/1997, nonché per falsa applicazione dell’art. 19, d.lgs. n. 546/1992, per avere erroneamente ritenuto che la società era legittimata ad impugnare l’atto di definizione, 
  • nonostante il fatto che l’amministrazione finanziaria aveva liquidato le imposte dovute tenuto conto dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione, nei confronti del quale, pertanto, non potevano essere mosse contestazioni nel merito.

In termini generali va osservato che, ai sensi dell’art. 5-bis, d.lgs. n. 218/1997: «1.II contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. L’adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione (…)»;

Si precisa quindi che l’adesione ai processi verbali di constatazione ha la finalità di evitare qualsiasi forma di contraddittorio in quanto il contribuente, esercitando la facoltà allo stesso riconosciuta, aderisce all’integrale contenuto del processo verbale relativamente ai rilievi in tema di imposte sui redditi ed Iva, definendo la propria posizione prima ancora dell’emissione dell’atto di accertamento, con il vantaggio che, a fronte della mancata instaurazione di un vero e proprio contraddittorio con l’Ufficio, nonché della mancata emissione di un avviso di accertamento, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento vengono ridotte.

Pertanto la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la decisione censurata e rigettato il ricorso originario della controricorrente condannandola alle spese.

La Cassazione ha ricordato che l’adesione ai processi verbali di constatazione ha la finalità di evitare qualsiasi forma di contraddittorio in quanto il contribuente, esercitando questa facoltà, aderisce all'integrale contenuto del processo verbale

Pertanto è escluso dalla procedura di adesione tutto ciò che, pur inserito all'interno del processo verbale, non ha alcuna attinenza con quanto può formare oggetto di immediata adesione, sicché non possono essere fatte oggetto di adesione tutte quelle indicazioni che, se pur inserite nel processo verbale di constatazione, necessitano di un’ulteriore attività istruttoria da parte dell’ufficio. 

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