×
HOME

/

PMI

/

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

/

BONUS SANIFICAZIONI: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO IN F24

Bonus sanificazioni: istituito il codice tributo per l'utilizzo del credito in F24

La risoluzione di oggi delle Entrate istituisce il codice tributo 6951 per il credito di imposta sanificazioni e acquisto dispositivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risoluzione di oggi n 64/E le Entrate, per consentire ai beneficiari, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sanificazioni e dispositivi di protezione, tramite il modello F24, istituiscono il seguente codice tributo:

“6951” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”. 

Per la compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito 3 compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”. 

Ricordiamo che l’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede il riconoscimento 

  • di un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021
  • per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, 
  • nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID19. 

Il credito d'imposta spetta ai soggetti indicati nello stesso articolo 32, nella misura e alle condizioni ivi stabilite e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2021 è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta di cui al punto c), pari al 100 per cento (si legga anche Credito d'imposta sanificazione: per i beneficiari percentuale al 100%)

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, in assenza di successiva rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 11.11.2021 n. 64

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 11/02/2026 ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito

Credito ZES: condizioni di spettanza per gli agricoltori in contabilità semlificata e reddito su base catastale

ZES Unica: contabilità semplificata agricoltura e spettanza del credito

Credito ZES: condizioni di spettanza per gli agricoltori in contabilità semlificata e reddito su base catastale

Bonus Zes Unica. Arrivano dall’INPS indicazioni operative e istruzioni contabili

Chiarimenti INPS sull’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025

Iper ammortamento: perchè il decreto attuativo è fermo

La Legge di Bilancio 2026 ha previsto novità con il ritorno dell'"iper ammortamento". In arrivo le regole attuative la Nuova Transizione 5.0. I motivi dei ritardi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.