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FONDO PERDUTO PIVA CON RICAVI TRA 10 E 15ML: I CODICI TRIBUTO PER IL CREDITO DI IMPOSTA

Fondo perduto PIVA con ricavi tra 10 e 15ML: i codici tributo per il credito di imposta

Con Risoluzione n 63 del 3 novembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il fondo perduto per le PIVA con ricavi compresi tra 10 e 15 ML

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Con Risoluzione n 63/E del 3 novembre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo in compensazione in F24 del credito di imposta nel caso in cui il contribuente abbia optato di utilizzare il fondo perduto con questa modalità.

L’articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiori a dieci milioni di euro e fino a quindici milioni, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso comma 30-bis. 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 ottobre 2021 sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento dei contributi di cui trattasi. 

In particolare, si è previsto che i contributi stessi “su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti, nella loro totalità, come crediti di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei contributi a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6948” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. a), DL n. 73 del 2021”; 
  •  “6949” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. b), DL n. 73 del 2021”; 
  •  “6950” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 30-bis, lett. c), DL n. 73 del 2021”.

I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”. Si ricorda che l’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 03.11.2021 n. 63

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