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FONDO SERVIZI AMBIENTALI: ISTRUZIONI PER L'ASSEGNO ORDINARIO

3 minuti, Redazione , 12/10/2021

Fondo servizi ambientali: istruzioni per l'assegno ordinario

Le domande per accedere al fondo di solidarietà per i servizi ambientali per periodi già iniziati vanno inviate entro il 22 ottobre 2021. Messaggio INPS 3390 2021

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Le domande per accedere al fondo di solidarietà  per le aziende dei servizi ambientali  vanno inviate entro il 22 ottobre 2021. Lo precisa l'inps nel messaggio 3390 del 7 ottobre  che comunica la piena operativià del Fondo a partire dal 7 agosto 2020  e illustra le modalita di presentazione delle domande per l'assegno ordinario.

Le prime istruzioni erano state illustrate dalla circolare 86 del 17 giugno 2021  e avevano chiarito  l' obbligo contributivo e la disciplina dell’assegno straordinario, mentre con successiva circolare sarà illustrata la disciplina dell’assegno ordinario e della prestazione integrativa . 

Viene preciato che  sulla base dell'entrata in vigore dell'operatività del fondo , i periodi riconosciuti partono dal 23 luglio 2020.

Con riferimento ai Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, come precisato nella circolare n. 86/2021, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo del Trentino e del Fondo Bolzano-Alto Adige dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (cfr. l’art. 2, comma 5, dei D.I. n. 96077/2016, e successive modificazioni, e n. 98187/2016), ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; pertanto, i medesimi datori di lavoro, dalla stessa data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprese quelle con causale "COVID

Con riferimento ai Fondi territoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, come precisato nella circolare n. 86/2021, i datori di lavoro non sono più soggetti alla  precedente disciplina   dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate; pertanto, i medesimi datori di lavoro, dalla stessa data, dovranno presentare domanda al nuovo Fondo, comprese quelle con causale "COVID-19”.

Modalità di presentazione delle domande e codice identificativo

La norma ordinaria prevede che le domande vadano presentate a partire da 30 giorni prima ed entro il termine di  15 giorni dall'Inizio della sospensione o riduzione.

Il mancato rispetto dei termini però non comporta la perdita del diritto ma: 

  • nel caso di presentazione anticipata la domadna sarà irricevibile e andra ripresentata mentre  n
  • nel caso di presentazione oltre i 15  giorni la prestazione  slitterà in avanti . Come prevede l'art 15 comma 3 del dlgs 148 2015     il trattamento di integrazione partira dal lunedi della settimana precedente la data di presentazione della domanda

L'istituto precisa che ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra il 23 luglio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio è neutralizzato. Quindi , per gli eventi di sospensione verificatisi tra il 23 luglio 2020 e il 7 ottobre 2021, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il  7 ottobre,  con la conseguenza che il termine è fissato al 22 ottobre 2021.

 Le domande vanno presentate con la procedura telematica comune a tutti i Fondi di solidarietà   nel portale INPS (nella sezione prestazioni e servizi > Servizi per le aziende e consulenti  presente nell'elenco alfabetico. Occorre  poi selezionare, nel menu interno al servizio “CIG e Fondi di solidarietà”, “Fondi di solidarietà”.)

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”.

Per ogni altra indicazione procedurale si rinvia integralmente alle circolari n. 122/2015 e n. 201/2015 sopra richiamate.

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o dai loro consulenti/intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.


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