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SMART WORKING E REGIME IMPATRIATI NUOVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

2 minuti, Redazione , 04/10/2021

Smart working e regime impatriati nuovi chiarimenti dell'Agenzia

Nell'interpello 621/2021 l'agenzia affronta un ulteriore caso di smart working in paesi eesteri, con imposizione fiscale legata alla durata della permanenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continuano le risposte dell'Agenzia in tema di applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati  per  lavoratori dipendenti bloccati in smart working  per la pandemia da Covid 19 in paesi diversi dalle sedi lavorative ordinarie. L'interpello più recente riguarda il dirigente  di cittadinanza olandese  di una società italiana che  ha svolto attività lavorativa in "smart working"  sia in Italia che all'estero  nel 2020.

In materia leggi anche l'ampio approfondimento "L'agenzia ammette  il regime impatriati anche per smart working con societa estera".

Interpello 621 del 23 settembre 2021 

Un società multinazionale italiana chiedeva  chiarimenti sulla  possibile applicazione ad un suo dipendente del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

 Il dipendente è  un cittadino olandese,  assunto come dirigente a Milano dal 2019 e iscritto all'Anagrafe della popolazione residente (Anpr) la cui famiglia è rimasta nei Paesi Bassi.  

L'Istante chiedeva, nello specifico: 

  1. - se per il lavoratore che, nel corso del periodo d'imposta 2020, ha trascorso all'estero più di 184 giorni, il reddito relativo ai giorni di lavoro svolti nei Paesi Bassi sia comunque da considerare come reddito prodotto in Italia e beneficiare dell'agevolazione  per gli impatriati nonostante il mancato rispetto del requisito della prevalenza dell'attività svolta in Italia  e 
  2. se, invece, nel caso in cui il reddito derivante dall'attività svolta nei Paesi Bassi risultasse  ivi imponibile, il contribuente, considerato fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, possa fruire del credito per le imposte estere, anche in caso di applicazione del regime degli impatriati. In tale ipotesi, verificandosi un concorso parziale alla formazione dell'imponibile, il credito per le imposte estere verrebbe calcolato ai sensi dell'articolo 165, comma 10, del TUIR, con riduzione proporzionale alla misura ridotta del regime speciale per lavoratori impatriati dell'imposta estera recuperabile. 

Nella risposta l'agenzia ricorda  che il citato  " regime speciale per lavoratori impatriati"  è stato oggetto di modifiche normative, operate dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), in vigore dal 1° maggio 2019 e riepiloga in dettaglio i vari requisiti richiesti.

L'Agenzia ritiene  che  nel caso proposto l'agevolazione non sia applicabile,  considerato che:

  •  i redditi non sono stati prodotti nel territorio dello Stato e che 
  • per il periodo di imposta 2020 l'attività lavorativa non è stata svolta prevalentemente nel territorio dello Stato.

Invece  conferma che se il reddito derivante dall'attività di lavoro dipendente prestato nei Paesi Bassi  viene tassato nel paese secondo  le prescrizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni, il contribuente, considerato fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, potrà fruire del credito per le imposte estere.

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Fonte immagine: Foto di Николай Начев da Pixabay

Tag: LAVORO ESTERO 2023 LAVORO ESTERO 2023 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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