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CASSA INTEGRAZIONE COVID SCADUTA, DOMANDE ENTRO IL 30 GIUGNO 2021

1 minuto, Redazione , 17/06/2021

Cassa integrazione COVID scaduta, domande entro il 30 giugno 2021

Istruzioni Inps sulla sanatoria per i periodi di Cassa integrazione, ordinaria, in deroga e ASO fruiti da gennaio a marzo 2021 non regolarizzati

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Con il messaggio n. 2310  del 16.6.2021 INPS comunica alcune indicazioni sul l  differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti  di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19  previsto dalla conversione in legge del Decreto Sostegni 1. Il monitoraggio della  spesa in questo ambito è stato anche modificato  dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

In attesa della circolare approfondita l'istituto 

In attesa della pubblicazione della circolare  sulle modifiche previste  dalla legge n. 69/2021, il  messaggio  illustra  le  istruzioni operative.

Il differimento riguarda  le richieste di accesso e   di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo  relativi ai termini scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021,  nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Domande di accesso alla CIG

Rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di 

  • cassa integrazione (ordinaria e in deroga), 
  • di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali 
  • del Fondo di integrazione salariale (FIS)
  • di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

 connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

 Modelli “SR41” e “SR43” semplificati oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

In  particolare visto  quanto previsto dalla disciplina a regime,  il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.

Il messaggio fornisce in dettaglio le istruzioni operative per i nuovi invii.

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