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CONTRATTI A TERMINE IN DEROGA: STOP DAL 1 LUGLIO CON IL SOSTEGNI BIS

2 minuti, Redazione , 01/06/2021

Contratti a termine in deroga: stop dal 1 luglio con il Sostegni bis

La fine delle cassa integrazione ordinaria per COVID sancisce il termine anche per i contratti a tempo determinato acausali Corto circuito normativo nel Sostegni bis

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fine delle proroghe e rinnovi in deroga  per emergenza "COVID" per i contratti a termine . E' la conseguenza della nuova norma del  Decreto Sostegni bis (n. 73 2021)   che non rinnova la cassa integrazione emergenziale per le aziende che utilizzano la CIGO  (per l'industria e l'edilizia)   ma istituisce una sorta di  nuova Cassa straordinaria. La novità non è scritta nero su bianco nel decreto ma emerge da quello che non c'è,  come fa notare oggi  il Sole 24 Ore.

(Qui il testo e la sintesi delle novità del Sostegni bis)

 La novità non è di poco conto per le aziende ma anche per i lavoratori che dal 1 luglio possono essere licenziati, data la fine del blocco. 

Vediamo piu in dettaglio.

La Cassa integrazione  con causale Covid 19 istituita dal decreto Cura Italia del 17.3.2020 e prorogata dai successivi decreti emergenziali , era la condizione per l'utilizzo in deroga dei Contratti a termine oltre il numero fissato dal Decreto Dignità  e inserito con gli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), nella disciplina sul contratto a tempo determinato. La deroga ai limiti ordinari era giustificata dall'emergenza epidemiologica in corso, come dichiarato espressamente dall'articolo di legge .

Ora, con  il  Dl 73/2021 in tema di cassa integrazione  sono previsti  all'articolo 40 , a partire dal 1 luglio 2021:

  1. un trattamento di integrazione salariale straordinaria (una sorta di contratto di solidarietà)  solo per aziende che nel  primo semestre dell’anno 2021  dimostrino un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019.
  2. la ripresa della cassa ordinaria  e straordinaria del dlgs 148 2015 senza contributo addizionale ma con contestuale divieto di licenziamento fino a fine anno, nei periodi di utilizzo.

Leggi in merito "Cassa integrazione e licenziamenti le novità del Sostegni bis"

In nessuno dei due commi che descrivono i nuovi  strumenti  viene menzionata una deroga alla normativa ordinaria che prevede all’articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs 81/2015  il divieto di utilizzo «presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato».  Lo stesso vale per i contratti di somministrazione che erano invece oggetto di deroga, come i contratti  a termine aziendali, nella normativa di emergenza legata al COVID 19 

Non è chiaro se si tratti di una scelta consapevole del nuovo Governo  o di una svista nella compilazione della norma. Sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore  sul tema da parte del Ministero.

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