×

E Book

Legge di Bilancio 2026 | eBook

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90

E Book

Polizze catastrofali | eBook

17,90€ + IVA

IN SCONTO 18,90
HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

DIVIETI LAVORO PERIODO POST-PARTO: LE ISTRUZIONI AGGIORNATE

1 minuto, Redazione , 07/04/2021

Divieti lavoro periodo post-parto: le istruzioni aggiornate

Indicazioni dell'ispettorato del lavoro sull' interdizione al lavoro delle lavoratrici madri in periodo successivo al parto Nota n. 533 del 2 aprile 2021.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella nota n. 553 del 2.4.2021 l'ispettorato nazionale del lavoro fornisce le indicazioni  in tema di interdizione post partum  a determinate mansioni lavorative , come previste dagli  artt. 6-7- 17, D.Lgs. n. 151/2001, con l'obiettivo di  uniformare l’attività degli Uffici territoriali.  I chiarimenti  sono stati condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali .

 In sintesi le indicazioni sono le seguenti:

1 - Divieto di adibizione delle lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento pesi : E' sufficiente la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere  che esso sia stato o no valutato all’interno del DVR. In tal senso propende sia l’interpretazione della giurisprudenza di merito , sia le pregresse indicazioni del Ministero del lavoro (interpello n. 28/2008 e nota prot. n. 37/0007553 del 29 aprile 2013)

L'ispettorato precisa che la posizione giuridica vantata dalla lavoratrice in termini di diritto soggettivo, non giustifica significativi margini di valutazione neanche in termini di discrezionalità tecnica in ordine alla verifica delle effettive condizioni di lavoro della lavoratrice. 

2 - Termine finale da indicare nel provvedimento di interdizione post partum nelle ipotesi di parto prematuro Come noto l’art. 16, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 151/2001, per le  ipotesi in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, prevede che i giorni antecedenti al parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria si aggiungano al periodo di congedo obbligatorio di maternità post-parto. Lo stesso principio si applica nell'interdizione fino al settimo mese dopo il parto e pertanto i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto. (v. circolare INPS  n. 69/2016) . Quindi  il provvedimento di interdizione adottato dall’ITL dovrà indicare la data effettiva del parto e far decorrere da tale data i sette mesi di interdizione post partum aggiungendo, ai predetti sette mesi, i giorni non goduti a causa del parto prematuro .

3 - Provvedimento di interdizione a seguito di pronuncia giurisdizionale e necessità di  istanza di indennità sostitutiva.

Anche in presenza di sentenza dichiarativa circa la sussistenza del diritto sono sempre necessarie:

  • l’emanazione da parte dell’ITL del relativo provvedimento amministrativo 
  • la richiesta all’INPS.

Allegato

Nota INL 553 del 2.4.2021

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DEL LAVORO FEMMINILE PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DEL LAVORO FEMMINILE LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TURISMO · 29/12/2025 Trattamento integrativo turismo: riconferma nella legge di bilancio 2026

Torna il trattamento integrativo speciale nel turismo e ristorazione per prestazioni straordinarie nella legge di bilancio 2026 Chi ha diritto, applicazione, codice tributo

Trattamento integrativo turismo: riconferma nella legge di bilancio  2026

Torna il trattamento integrativo speciale nel turismo e ristorazione per prestazioni straordinarie nella legge di bilancio 2026 Chi ha diritto, applicazione, codice tributo

Fondo trasporto aereo: modello SR85 entro il 28-02-2026

Piattaforma sospesa per manutenzione: modello SR 85 con termini di invio prorogati per le dichiarazioni di attività svolta all'estero

Assegno unico 2026:  il calendario ufficiale dei pagamenti

Pagamenti AUU 2026: date, regole e indicazioni operative per datori e consulenti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.