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ARTIGIANI: L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NON BASTA AI FINI INPS

2 minuti, Redazione , 12/03/2021

Artigiani: l'iscrizione all'albo non basta ai fini INPS

L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane non costituisce titolo per il corrispondente inquadramento previdenziale presso l'INPS. Indicazioni della Cassazione

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L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane  non costituisce prova ai fini del  corrispondente inquadramento previdenziale  presso l'INPS . E' necessario quindi fornire altre prove specifiche per l'accertamento dei requisiti che a loro  volta sono richiesti dall'istituto  per accordare specifiche agevolazioni contributive. 

Lo afferma la Corte di cassazione (sezione lavoro, 8 marzo 2021, n. 6314 - che alleghiamo in fondo all'articolo). Addirittura si specifica che,  anche se l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ha valore costitutivo  sulla base della legge n. 443/1985,  tale iscrizione stessa puo essere contestata e il giudice puo chiedere la verrifica dei requisiti sulla base di altri elementi.

La sentenza citata riguardava il caso di .una società consortile  del settore trasporti  composta da molte imprese artigiane e 4 società con attività di natura industriale  alla quale l'INPS aveva chiesto l'adeguamento agli obblighi contributivi previsti per le società industriali, escluse da agevolazioni. La contestazione della società era basata sul fatto che  la commissione regionale aveva confermato l'iscrizione  del consorzio all'albo degli artigiani .

Per la Cassazione però tale circostanza non è prova  dell'inquadramento in questo settore  ma ha un mero valore indiziario. Tali provvedimenti, pertanto, sono pienamente sindacabili in sede giudiziale.

La Cassazione ricorda in particolare la  precedente, Cass. n. 20443 del 2006 , che "ha ripercorso l'evoluzione normativa in materia di effetti che l'iscrizione della impresa nell'albo delle imprese artigiane determina nei riguardi dell'Inps, e quindi sul piano prettamente previdenziale, sia per quanto riguarda la posizione dei titolari, sia per quanto riguarda il regime relativo ai contributi da versare per i lavoratori dipendenti.In tale occasione si e' negato che la mancata impugnazione da parte dell'Inps del provvedimento della commissione regionale che ha confermato la iscrizione all'albo delle imprese artigiane, emesso dalla commissione regionale competente, renda intangibile per l'azienda l'inquadramento in questo settore ed intangibile per i soci la iscrizione nella gestione Inps degli artigiani".

La Corte di cassazione  sull'argomento ha anche evidenziato che riguardo ai consorzi di imprese  vi è una distinzione da fare  tra 

  1. consorzi di imprese  formati solo da imprese artigiane possono iscriversi nella sezione separata dell'albo delle imprese artigiane e godere delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 49, lettera b), legge n. 88/1989 e 
  2.  consorzi misti,  composti  sia imprese artigiane che imprese industriali, i quali possono invece beneficiare solo delle eventuali agevolazioni regionali e solo se le imprese industriali non siano più di un terzo di tutte quelle che li compongono.

Quest'ultimo è appunto il caso della società ricorrente nel caso in esame.

Allegato

Cassazione 6314 2021 imprese artigiane

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