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CESSIONE DEL CREDITO NON FATTURATO: MOMENTO IMPOSITIVO IVA NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Cessione del credito non fatturato: momento impositivo IVA nelle prestazioni di servizi

Le Entrate chiariscono il momento impositivo nella prestazione di servizi nel caso di credito ceduto e non ancora fatturato con cedente e ceduto entrambi in fallimento.

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Con Risposta a interpello n 163 dell'8 marzo 2021 l'agenzia delle entrate chiarisce il momento impositivo IVA per credito ceduto e non ancora fatturato.

In particolare, si risponde ad un interpello presentato da un Curatorte fallimentare che riporta quanto segue:

  • una società in fallimento è stata ammessa allo stato passivo di altra società in fallimento
  • l'ammissione è per un credito di 400.000 euro così ripartiti:
  • un certo importo da incassare per la vendita di un terreno esclusa da IVA
  • la restante parte per fattura da emettere a S.A.L. stato avanzamento lavori per il contratto di appalto per realizzare un immobile di lusso e demolizione di uffici (fattura da emettere al momento del pagamento del corrispettivo)

La società, riferisce il curatore, vorrebbe cedere il credito di 400.000 euro e la cessione sarà esente IVA ai sensi delL 'ART 10 n 1) DPR 633/72

Il Curatore riferisce anche che si prospetta un'estinzione anticipata del fallimento della società cedente rispetto al riparto e al fallimento della società ceduta. Chiede pertanto chiarimenti in merito all'IVA sulle somme di credito cedute come su indicato.

Le Entrate ricordano innazitutto che:

  • l'articolo 6, comma 3, del Decreto IVA, stabilisce, in via generale, che «le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo»
  • l'articolo 21, comma 4, del medesimo Decreto IVA prevede che «la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 (...)».

e la cessione del credito non muta il momento impositivo delle prestazioni.

Ciò premesso, l'agenzia specifica inoltre che ai sensi dell'art 1260 del codice civile, nella cessione del credito si determina la successione del nuovo creditore rispetto al precedente titolare, che viene da questo sostituito, mentre l'obbligazione resta inalterata in tutti gli altri suoi elementi. 

Con la Circolare n 1/E del 2013 è stato chiarito che "la cessione del credito non realizza il presupposto per l'esigibilità dell'imposta. Conseguentemente, "l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito"

Nel caso di specie visto che la società ceduta è in fallimento, il pagamento del credito avverrà quando ci sarà il riparto dell'attivo patrimoniale della ceduta, solo allora:

  • l'operazione potrà intendersi effettuata, con la conseguente nascita dell'obbligo di emissione della fattura da parte del Cedente (prestatore di servizi)
  • sorgerà in capo al Cedente l'obbligo del versamento dell'imposta

La società debitrice dovrà informare la società cedente del pagamento effettuato alla società cessionaria per far si che la cedente possa effettuare gli adempimenti suddetti.

Si ricorda che il curatore istante ipotizza che il fallimento della cedente potrebbe estinguersi anticipatamente rispetto al riparto e alla chiusura del fallimento della ceduta, ossia rispetto al momento impositivo della prestazione resa. 

L'Agenzia in proposito sottolinea che successivamente alla chiusura del fallimento e alla cancellazione della società dal registro delle imprese, possono comunque sorgere le necessità, per il curatore, di adempiere a obblighi fiscali che presuppongono l'esistenza del soggetto giuridico, capace di agire e munito di codice fiscale e di partita IVA al fine di poter operare. 

La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione del soggetto giuridico al quale, tuttavia, è necessario fare ancora riferimento ai fini fiscali. 

Come accade nella prassi, laddove il tribunale decida, in via cautelativa, di non disporre la cancellazione della Società dal registro delle imprese, l'Istante avrà la possibilità di assolvere gli obblighi fiscali secondo le regole ordinarie. 

Diversamente, se il tribunale dovesse disporre la cancellazione della Società, cui consegue la chiusura della relativa partita IVA, si ritiene che, a seguito del pagamento al cessionario delle somme dovute dalla ceduta, derivanti dal riparto fallimentare della stessa, il Curatore dovrà procedere all'apertura di una nuova partita IVA per la cedente, al fine di ottemperare a tutti gli obblighi del caso.

Allegato

Risposta a interpello del 08.03.2021 n. 163

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