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USUCAPIONE: NON SPETTA L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SE RICHIESTA DOPO LA SENTENZA

Usucapione: non spetta l'agevolazione prima casa se richiesta dopo la sentenza

Per l'agevolazione prima casa sulle imposte occorre presentare le dichiarazioni entro la sentenza di usucapione

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione con Ordinanza n 1270 del 21 gennaio 2021 ha fornito chiarimenti in merito all'imposta di registro negli acquisti della proprietà immobiliare per usucapione.

In particolare, il contribuente che vuole usufruire dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro prevista per la “prima casa”, deve rendere le dichiarazioni obbligatorie per legge entro la dichiarazione di usucapione.  Se non provvede decade dal beneficio non essendo valide le dichiarazioni rese successivamente alla sentenza.

Vediamo i fatti su cui si è espressa la Suprema Corte.

Un contribuente si vedeva recapitare un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro per immobile acquisito con usucapione e decideva di impugnarlo. Veniva contestata l'aliquota agevolata per aver presentato una dichiarazione di possesso dei requisiti per l'agevolazione prima casa solo successivamente alla registrazione della sentenza di usucapione, generando un effetto sanante.

Le Entrate proponevano ricorso in Cassazione, il ricorso veniva accoloto con conseguente sentenza impugnata cassata.

Vediamo i dettagli.

Con un unico motivo di ricorso le Entrate avevano lamentato una violazione e una falsa applicazione dell’articolo 1, nota II-bis e 8 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, nella parte in cui i giudici di merito avevano ritenuto che il contribuente potesse richiedere l'applicazione dell'agevolazione “prima casa” con una dichiarazione successiva alla registrazione della sentenza dichiarativa di usucapione su immobile.

Nell’accogliere il motivo di ricorso, la Corte di legittimità ha rimarcato che, per poter godere dell’agevolazione in esame, il contribuente deve manifestare la volontà di volerne fruire nell'atto di acquisto dell'immobile dichiarando, a pena di inapplicabilità:

  • di volersi stabilire nel Comune dove si trova l'immobile, 
  • di non godere di altri diritti reali su immobili nello stesso comune
  • di non avere già fruito dei medesimi benefici.

La manifesta volontà è obbligatoria anche nell’ipotesi in cui il contribuente intenda far valere il proprio diritto all'applicazione dei relativi benefici nel caso di usucapione. 

In tale ipotesi, il contribuente è tenuto a rendere le dichiarazioni prima della registrazione del provvedimento di trasferimento (sentenza o decreto) del giudice, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo (Cassazione, pronunce nn. 11907/2018, 635/2017 e 2261/2014).

Perciò secondo la Cassazione è evidente che una dichiarazione successiva alla sentenza dichiarativa di usucapione, attestante i requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione, non possa avere un effetto sanante ai fini della fruizione in quanto distante dal principio formulato dalla Corte di legittimità. 

Per tali motivi la Corte di Cassazione ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo proposto dal contribuente e confermando la legittimità dell’atto impositivo emesso delle Entrate.

Tag: IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALI IPOTECARIA E CATASTALI

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