HOME

/

FISCO

/

ADEMPIMENTI IVA

/

IVA SU SERVIZI DEI RIFUGI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA: OK ESENZIONE A CERTE CONDIZIONI

3 minuti, Redazione , 18/02/2021

IVA su servizi dei rifugi per donne vittime di violenza: ok esenzione a certe condizioni

Qualora il Comune offra una prestazione complessa e globale dei servizi di accoglienza, spetta l'esenzione IVA ex art 10 numero 21 DPR 633/72

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un comune istante domanda alle Entrate se la casa rifugio istituita per accogliere vittime di violenza regolarmente iscritta all'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio possa applicare ai servizi offerti il regime IVA previsto dall'art 10 comma 1 numero 27 ter del DPR 633/72 ossia l'esezione IVA relativamente alle rette pagate dagli ospiti accolti.

L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 112 del 16 febbraio 2021 riporta un ripilogo della normativa specifica per i centri antiviolenza chiarendo che nel caso di specie spetta l'esenzione IVA nella misura in cui il Comune effettui nella Casa Rifugio nei confronti delle donne ospitate una prestazione complessa e globale del servizio di accoglienza, fornendo l'alloggio a favore dei soggetti bisognosi di protezione sociale nonché, eventualmente, altri servizi accessori e di supporto (quali vitto, prestazioni mediche, ecc.) 

Dal riepilogo normativo si ricorda che l'art 10 comma 1 numero 27 ter del DPR 633/72 prevede l'esenzione IVA per  "le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriali, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale"

L'esenzione spetta al verificarsi congiunto di certe condizioni ossia:

  • dal punto di vista oggettivo, devono essere rese prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili; 
  • tali prestazioni devono essere effettuate nei confronti dei soggetti tassativamente indicati nella norma, ossia anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
  • le medesime prestazioni devono essere rese da determinati soggetti quali organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, da enti aventi finalità di assistenza sociale o da enti del Terzo settore non aventi natura commerciale.

L'agenzia specifica che nella fattispecie in esame occorre fare riferimento all'art 10 comma 1 numero 21) che prevede ugualmente una esenzione IVA per «per le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili».

L'elencazione di cui sopra delle case di riposo non è tassativa  e possono rientrarvi strutture diverse da quelle richiamate ma con le stesse caratteristiche.

La risoluzione n 164/E del 2005 ha specificato che le prestazioni resa da tali strutture sono esenti IVA quando con le stesse si assicura l'alloggio, eventualmente in combinazione con altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura, come, per quanto di interesse, le donne vittime di violenza. 

Pur se non riportato nell'interpello si presume che la casa rifugio oggetto dello stesso offra servizi quali:

  • accoglienza e assistenza
  • vitto 
  • alloggio
  • assistenza medico sanitaria

Le rette da richiedere agli ospiti sono pertanto relative secondo l'agenzia a servizi complessi offerti dalla struttura e pertanto esenti IVA ai sensi dell'art 10 numero 21 del DPR 633/72 e non  dall'art 10 numero 27 ter) del DPR 633 citato dal comune istante. L'esenzione spetta in riferimento al numero 21 dell'art 10 che non contiene un elenco tassativo di beneficiari e vi possono rientrare alle condizioni di servizi complessi anche i centri per donne vittime di violenza.

Allegato

Risposta a interpello del 16.02.2021 n. 112

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TERZO SETTORE E NON PROFIT · 29/11/2024 IVA terzo settore: novità dal 1° gennaio, salvo proroghe

Associazioni: si passa dall'esclusione all'esenzione dal 2025, per quali operazioni e per quali enti

IVA terzo settore: novità dal 1° gennaio, salvo proroghe

Associazioni: si passa dall'esclusione all'esenzione dal 2025, per quali operazioni e per quali enti

Aliquota Iva applicabile all'attività di rimozione dei rifiuti

Le Entrate chiariscono quando spetta l'IVA al 10% per lo smaltimento dei rifiuti da un'area demaniale

Lotta contro gli insetti con aliquota del 10% o de 22%?

Fitosanitari con IVA al 10%? Sì, ma con cautela

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.