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ESENZIONE IMU PER ABITAZIONI FAMILIARI CONTIGUE: QUANDO SPETTA PER ENTRAMBE LE CASE

3 minuti, Redazione , 03/02/2021

Esenzione IMU per abitazioni familiari contigue: quando spetta per entrambe le case

Abitazioni contigue dei coniugi esenti da Imu con fusione o unione. Vediamo quando spetta l'agevolazione per i due immobili anche se la proprietà è di due familiari diversi

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Con risposta a quesito posto in occasione di Telefisco 2021, organizzato da Il Sole 24 Ore le Finanze chiariscono il perimetro dell'esenzione IMU per una abitazione doppia ma appartenente alla stessa famiglia.

Il caso riguarda due immobili attigui con autonoma iscrizione in catasto che appartengono uno alla moglie e l'altro al marito.

Gli immobili attigui sono utilizzati di fatto come una unica abitazione. In questo caso non spetta agevolazione IMU per entrambe le case in quanto si tratta di due accatastamenti distinti.

Secondo la giurispudenza che si è espressa in tema di ICI era stata riconosciuta la possibilità per gli immobili contigui di essere considerati come unica unita immobiliare e con molta probabilità il quesito è stato posto proprio facendo un riferimento implicito a tale orientamento giurisprudenziale che, però, non è applicabile all'IMU.

La Cassazione con Sentenza n 17015 del 2019 aveva già chiarito questo aspetto ossia, l'orientamento della giurisprudenza per l'ICI non è applicabile anche alla IMU.

Secondo quanto riporta la suddetta sentenza il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2 statuisce infatti che “l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (… J. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

In tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa”, (ai sensi della L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6) dalla stessa sentenza si evince invece che deve "affermarsi il principio secondo cui ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come “abitazione principale” non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l'”abitazione principale”, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione ad “abitazione principale” dell’immobile complessivamente considerato"

Nella risposta al quesito IMU in Telefisco viene però aggiunto un elemento importante.

L'agevolazione spetta ad entrambe le abitazioni, pur se appartenenti a soggetti diversi e di fatto utilizzate come unica abitazione, nel caso di fusione ai soli fini fiscali. Per le abitazioni oggetto di fusione ai soli fini fiscali può applicarsi il regime agevolativo IMU previsto per le abitazioni pricipali ad entrambe le unità.

Come riportato nella Circolare 27/E/2016 contenente chirimenti su accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali, la normativa catastale prescrive che:

  1. la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo quando i beni da fondere appartengono allo stesso soggetto, in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le due distinte parti, 
  2. tuttavia, secondo l’agenzia del Territorio, è possibile procedere all’accatastamento di beni «che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare».

Il Mef in Telefisco conferma quindi che per le abitazioni oggetto di fusione ai soli fini fiscali può applicarsi il regime agevolativo Imu previsto per l’abitazione principale, e che entrambe le abitazioni oggetto della fusione, con i lavori di adeguamento necessari, possono ritenersi escluse dall’Imu. 

Con l'unione degli immobili ai fini fiscali restano distinte le percentuali di possesso ed è una soluzione che viene adottata quando appunto gli immobili sono di proprietà di soggetti diversi ma di fatto sono una unica abitazione.

Senza fusione fiscale invece, si verifica l’ipotesi in cui i componenti dello stesso nucleo familiare hanno stabilito la dimora e la residenza in immobili diversi dello stesso Comune e l’agevolazione spetta a un solo immobile.

Per approfondimenti sul caso di doppia residenza dei coniugi si legga: IMU: esclusa l’esenzione per entrambi i coniugi se risiedono in comuni diversi

Tag: IVIE - IVAFE IVIE - IVAFE NUOVA IMU 2022 NUOVA IMU 2022

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