HOME

/

FISCO

/

AGEVOLAZIONI COVID-19

/

ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO PER IL CREDITO DI IMPOSTA

2 minuti, Redazione , 13/01/2021

Adeguamento luoghi di lavoro: istituito il codice tributo per il credito di imposta

Con Risoluzione n 2/E viene istituito il codice tributo n 6918 denominato credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risoluzione n 2/E dell'11 gennaio l'Agenzia delle entrate istituisce il codice tributo "6918" denominato "credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro-articolo 120 del decreto-legge 1 maggio 2020 n 34"

La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

L’art 120 del DL n 34/2020 convertito con modificazioni riconosce a determinati contribuenti un credito di imposta:

  1. pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro,
  2. fino a un massimo di 80.000 euro,

a certe condizioni.

Con il Provvedimento del 10 luglio 2020 come modificato dal recente Provvedimento dell’8 gennaio 2021 sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini di applicazione, fruizione e cessione del credito di imposta in oggetto:

  • i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili, entro il 31 maggio 2021;
  • per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro;
  • il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal giorno lavorativo successivo alla corretta  ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (ex art 17 DLgs  9 luglio 1997, n. 241)
  • in alternativa all’utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione. I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, entro il 30 giugno 2021 (ai sensi dell’articolo 17 DLgs 9 luglio 1997, n. 241)
  • ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.

Si precisa che il provvedimento dell'8 gennaio si è reso necessario per introdurre le modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2021

Per approfondimenti si legga Credito di imposta spese di sanificazione fruibile fino al 30.06: le istruzioni aggiornate

Allegati

Risoluzione ADE n 2/E dell'11 gennaio 2020
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 08.01.2021 n. 4887

Tag: AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI COVID-19 · 22/12/2023 Carrello tricolore: spesa scontata fino al 31.12, salvo proroghe

Carrello tricolore: dove fare la spesa conveniente dal 1 ottobre al 31 dicembre, ecco l'elenco dei negozi. In scadenza la misura agevolativa, salvo proroghe

Carrello tricolore: spesa scontata fino al 31.12, salvo proroghe

Carrello tricolore: dove fare la spesa conveniente dal 1 ottobre al 31 dicembre, ecco l'elenco dei negozi. In scadenza la misura agevolativa, salvo proroghe

Bonus chef: il codice tributo per usarlo in F24

Credito d'imposta fino a 6.000 euro cuochi professionisti per acquisto di beni durevoli e corsi aggiornamento: codice tributo "7053"

Bonus sociali  bollette:  regole 2023

Guida ai bonus sociali acqua, luce e gas 2023. Come si richiedono. Le nuove soglie ISEE. Nuovi fondi al bonus elettrico per le persone con disagio fisico.

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.